Decreto Sicurezza Bis, multe a navi non autorizzate nelle acque italiane. Sparito “per sbarco migranti”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 21 Maggio 2019 - 19:46 OLTRE 6 MESI FA
Decreto Sicurezza Bis, resta multa a navi ma sparisce per sbarco migranti

Decreto Sicurezza Bis, multe a navi non autorizzate nelle acque italiane. Sparito “per sbarco migranti”

ROMA – La navi non autorizzate che entrino nelle acque territoriali italiane saranno multate e non solo quelle che si occupano dello “azioni di soccorso e trasporto dei migranti“. Il Decreto Sicurezza Bis conferma le sanzioni da 10mila a 50mila euro per tutte le navi che violano “il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, oltre che il sequestro cautelare immediato e la confisca del mezzo.

I tecnici del Viminale lavorano per limare il decreto Sicurezza Bis e in particolare si concentrano sulle “disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica”. Qualcosa così scompare dall’articolo che regola le sanzioni per le navi non autorizzate, in particolare l’esplicito riferimento alle “azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto di migranti”.

Nella versione precedente della bozza, giudicata incostituzionale dal Quirinale, il ministro dell’Interno Matteo Salvini inseriva nel decreto una multa da 3500 a 5500 euro “per ogni straniero trasportato” e la confisca della nave per chi reitera il reato oppure trasporta oltre 100 migranti. Norme che Salvini e i tecnici del Viminale hanno dovuto cambiare e che riguardano, riferisce l’Agi, i primi due articoli del decreto.

Il ‘nuovo’ articolo 1 (“misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione”) stabilisce che “il ministro dell’Interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti”, della Convenzione di Montego Bay.

Le sanzioni passano dall’articolo 1 all’articolo 2: sempre “salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale”: viene tagliato però il riferimento al comandante “che nel corso della navigazione procede anche in acque internazionali ad azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto di migranti (anche mediante il recupero delle persone ovvero il traino del mezzo)” e che “è tenuto ad operare nel rispetto della normativa internazionale e delle istruzioni operative emanate dalle autorità responsabili dell’area in cui ha luogo l’operazione di soccorso”.

Anche nella versione riveduta e corretta, resta per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave che viola l’eventuale divieto “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 mila e euro 50 mila”; inoltre, “si applica la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare”. (Fonte: AGI)