Decreto sviluppo: trasferimento delle società ai figli più facile

Pubblicato il 24 Ottobre 2011 - 19:47 OLTRE 6 MESI FA

ROMA, 24 OTT – Cambiano le norme che regolano il patto di famiglia, vale a dire il contratto con cui l’imprenditore o il titolare di quote societarie trasferisce questi beni a uno o piu’ discendenti.

Secondo la bozza del decreto sviluppo, infatti, l’assegnatario potra’ ricevere i beni anche dopo la morte del titolare, che in tal caso avra’ nominato un terzo che designera’ il beneficiario tra piu’ persone indicate dallo stesso imprenditore o dal titolare delle quote societarie.

La bozza del decreto interviene sugli articoli che regolano appunto il patto di famiglia e modifica in modo particolare l’articolo 768-bis del Codice civile, che attualmente indica unicamente la definizione di questo istituto.

Il decreto stabilisce invece che ”l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie puo’ anche ricevere la titolarita’ dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo”.

Se l’imprenditore lo desidera, quindi, questo terzo potra’ designare l’assegnatario tra piu’ persone, indicate proprio dall’imprenditore: nel caso questi rifiutasse, gli effetti sarebbero equivalenti all’apertura della successione dell’imprenditore. Il decreto dice anche che tra la morte dell’imprenditore e l’accettazione del beneficiario, l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti ”costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo” e ”su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell’interesse degli stessi”. Il terzo, inoltre, dovra’ amministrare l’azienda secondo le indicazioni contenute nel contratto.

Cambia anche l’articolo relativo alla partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero ‘legittimari’ in quel momento, che non e’ piu’ obbligatoria ma solo possibile. In caso di liquidazione degli altri partecipanti al contratto, l’imprenditore potra’ imputare alla liquidazione stessa anche ”il valore di pregresse liberalita’ effettuate ai medesimi soggetti, rivalutato alla data del patto.