Elezioni comunali 2021: quando, come e dove si vota, tessera elettorale, scheda

di Gianluca Pace
Pubblicato il 21 Settembre 2021 - 10:24 OLTRE 6 MESI FA
Elezioni comunali 2021: quando, come e dove si vota, tessera elettorale, scheda

Elezioni comunali 2021: quando, come e dove si vota, tessera elettorale, scheda (foto d’archivio Ansa)

Il 3 e il 4 ottobre si tornerà a votare per le elezioni comunali. Elezioni che si svolgeranno in 1.157 comuni italiani – tra cui Roma, Torino, Milano, Bologna e Trieste – e che coinvolgeranno circa 12 milioni di cittadini. In caso di ballottaggio poi si tornerà a votare due settimane dopo, il 17 e il 18 ottobre.

Elezioni comunali 2021: quando si vota

Si potrà andare a votare domenica 3, dalle 7 alle 23 o lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Nel caso in cui, ma questo riguarda solo i comuni con più di 15mila abitanti, nessuno dei candidati raggiunga il 50% allora si tornerà a votare due settimane dopo, il 17 e il 18 ottobre. Almeno questo nella maggior parte del territorio italiano.

Calendario diverso invece nelle regioni a statuto speciale. In Sicilia e Sardegna si voterà il 10 e l’11 ottobre, mentre per l’eventuale ballottaggio si svolgerebbe il 24 ottobre.

In Trentino Alto Adige il primo turno si svolgerà solo nella giornata di domenica 10 ottobre mentre l’eventuale ballottaggio è fissato per il 24 ottobre. Per le elezioni nel Comune di Ayas in Valle d’Aosta, invece, le votazioni si svolgeranno lunedì 19 e domenica 20 ottobre.

A prescindere dal giorno scelto comunque, questo vale per tutta Italia, gli orari di apertura delle urne sono fissati dalle 7 alle 23  quando si vota di domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì.

Elezioni comunali 2021: la tessera elettorale

Gli elettori devono recarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale. Per richiederne una nuova occorre recarsi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune e in pochi secondi ne verrà rilasciata una nuova.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti

La scheda riporta i nomi e i cognomi dei candidati a sindaco in un apposito rettangolo sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore può votare (l’elenco delle varie soluzioni è consultabile sul sito del ministero dell’Interno): – per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate (con un segno sul relativo contrassegno); in questo caso il voto è valido sia per il candidato sindaco sia per la lista collegata scelta; – per un candidato a sindaco e per una lista non collegata: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (voto disgiunto); – per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto è attribuito solo al candidato sindaco; – per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è valido sia per la lista sia per il candidato sindaco collegato; – solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.
 

Come si vota nei comuni fino a 15mila abitanti

L’elettore può votare: – con un segno di voto solo sul nominativo di un candidato a sindaco; – con un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; – con un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato; – manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale (non più di due voti nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti).
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Elezioni Comunali 2021: come funziona la legge elettorale

Alla coalizione vincente spetta il premio di maggioranza con il 60% dei seggi previsti nel consiglio comunale. Il numero dei seggi varia in base alla popolazione: si va da un minimo di 10 consiglieri a un massimo di 48.  La soglia di sbarramento per le singole liste è del 3%.

Per i capoluoghi di provincia, il numero minimo di eletti è pari a 31. Nelle città con più di 250 mila abitanti i consiglieri devono essere almeno 36, soglia che sale a 40 per le città con oltre mezzo milione di residenti.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti le elezioni si svolgono in un solo turno e senza ballottaggio: al candidato con la maggioranza relativa vengono assegnati due terzi dei seggi totali, alle liste sconfitte spettano i seggi rimanenti, divisi proporzionalmente.