Prima casa salva da Equitalia, recupero coatto del debito solo oltre 50mila euro

di Redazione Blitz
Pubblicato il 14 Giugno 2013 - 15:05 OLTRE 6 MESI FA
Prima casa salva da Equitalia, recupero coatto del debito solo oltre 50mila euro

Prima casa salva da Equitalia, recupero coatto del debito solo oltre 50mila euro

ROMA – La prima casa non si pignora, a meno che non sia di lusso. Recupero coatto del debito solo se questo supera i 50 mila euro (fino a oggi la soglia erano 20mila). Capannoni e macchinari si possono pignorare ma solo fino a un quinto e comunque il proprietario-debitore ne rimane il custode.  I debiti si possono pagare a rate più a lungo (la revoca della rateizzazione fino a oggi avveniva dopo due rate non pagate, ora la tolleranza è salita a 5). Sono le principali novità sul Fisco che il governo si appresta ad approvare con il decreto legge sulla crescita e la semplificazione. Ecco cosa cambia secondo la bozza del decreto nella sintesi del Sole 24 Ore:

Equitalia non potrà più procedere all’espropriazione immobiliare se il contribuente in debito con l’Erario è proprietario di un solo immobile che utilizza come abitazione principale e vi risiede anagraficamente.Il più volte annunciato stop all’espropriazione della prima casa dei contribuenti in debito con lo Stato, prevede comunque una deroga: Equitalia potrà procedere comunque al recupero del debito rivalendosi sull’immobile se il bene rientra tra le case di lusso ovvero tra le categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile ), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Espropriazioni immobiliari solo sopra i 50mila euro di debito. Un’ulteriore tutela per i contribuenti in debito con l’Erario arriva dal nuovo limite oltre il quale l’agente delle riscossione può far scattare la procedura esecutiva sugli immobili di proprietà del debitore no adibiti a prima casa. L’importo complessivo del debito oltre il quale l’agente è autorizzato a procedere viene elevato da 20mila a 50mila euro. Inoltre si potrà procedere se saranno decorsi almeno sei mesi dal’iscrizione dell’ipoteca.

Beni strumentali delle imprese. Capannoni, botteghe, macchinari e tutti i cosiddetti beni strumentali individuati dall’articolo 5515, comma 3, del Codice di procedura civile che l’imprenditore utilizza per svolgere la sua attività, saranno pignorabili solo per un quinto. E questo anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Non solo. Per dare la possibilità all’imprenditore in difficoltà di saldare i propri conti con lo Stato senza perdere i propri beni necessari alla sopravvivenza dell’azienda vengono allungati oltre i termini ordinari di efficacia del pignoramento e per il primo incanto dovrà essere fissato dall’agente della riscossione soltanto dopo 300 giorni da pignoramento stesso.