ROMA – Il governo chiede il voto di fiducia sul decreto di riforma del processo civile, lo ha annunciato il ministro Maria Elena Boschi “a nome del governo e autorizzata dal Consiglio dei ministri”.
Dalla negoziazione assistita alla riduzione delle ferie dei magistrati fino alla sospensione feriale dei termini processuali. Sono questi alcuni dei pilastri del decreto sulla giustizia civile giunto in Aula al Senato e sul quale il governo è intervenuto con un maxiemendamento che contiene, tra l’altro, le modifiche apportate al provvedimento dalla commissione Giustizia del Senato (che incidono quasi esclusivamente sulla disciplina di separazione e divorzi). Ecco i principali punti:
ARBITRATO. E’ valido per i procedimenti pendenti in Tribunale e Corte d’Appello tranne quelli sui diritti indisponibili (lavoro, previdenza e assistenza sociale). Secondo la procedura disciplinata dal dl, il giudice trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine forense circondariale per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 3 anni all’albo, che seguiranno il procedimento. Il lodo ha valore di sentenza.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro convengono di risolvere la controversia con l’assistenza dei legali. Esclusi i diritti indisponibili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. I tempi li determinano le parti, ma non possono essere inferiori al mese e superiori a 4. Sono inoltre prorogabili per non più di di due mesi. Anche il giudice può invitare a procedere alla negoziazione.
SEPARAZIONE E DIVORZI. Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio: la negoziazione assistita si applica anche a separazioni e divorzi consensuali se non ci sono figli minori o maggiorenni con handicap o economicamente insufficienti. L’avvocato trasmette all’ufficiale di stato civile del Comune copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione. Nel maxiemendamento del governo si prevede tuttavia che, prima dell’invio all’ufficiale di stato civile, l’accordo sia trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti. In presenza di figli minori o maggiorenni con handicap o economicamente insufficienti l’accordo raggiunto va trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
In caso contrario il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti. Un’ ulteriore semplificazione, sempre se non ci siano figli minori o con handicap, consentirà ai coniugi di comparire – senza l’obbligatorietà dei difensori – davanti all’ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate. L’ufficiale di Stato civile può convocare i coniugi non prima di 30 giorni dal ricevimento delle loro dichiarazioni per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale ad una mancata conferma dello stesso.
TUTELA DEL CREDITO. Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più, con un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare disposta, su istanza del creditore, dal presidente del tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati di Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.
FERIE E SOSPENSIONE FERIALE – Le ferie dei magistrati vengono ridotte da 45 a 30 giorni. Dimezzati anche i termini di sospensione feriale durante i quali Tribunali e Procure lavorano a regime ridotto, assicurando le urgenze e sospendendo l’attività ordinaria: il periodo passa dall’attuale 1 agosto – 15 settembre al 1-31 agosto, come disciplinato dal maxiemendamento (nel dl iniziale il regime di sospensione partiva il 6 agosto).