Imu 2013: cosa c’è scritto nel decreto? Il testo del dl 102-2013

di Redazione Blitz
Pubblicato il 5 Settembre 2013 - 09:30 OLTRE 6 MESI FA
Imu 2013: cosa c'è scritto nel decreto? Il testo del dl 102-2013 (LaPresse)

Imu 2013: cosa c’è scritto nel decreto? Il testo del dl 102-2013 (LaPresse)

ROMA – Ma lImu 2013 l’hanno veramente abolita? Al di là delle chiacchiere e delle polemiche, cosa ha fatto il governo? Se siete scettici e volete capirci di più, ecco il testo integrale del decreto legge 102 del 2013, entrato in vigore il 31 agosto:

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita’
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonche’ di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici. (13G00145)

Vigente al: 31-8-2013

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere in
materia di imposta municipale propria, nei termini previsti dal
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
attivare misure che favoriscano l’accesso al bene casa, anche
attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la
riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;
Ritenuta, ancora, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
differire il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione e
per altri adempimenti degli enti locali, nonche’ di adottare misure
per salvaguardare le esigenze di liquidita’ e per completare il
processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali
enti;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali e di trattamenti pensionistici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno,
del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto

della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l’anno 2013 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Art. 2.

(Altre disposizioni in materia di IMU)

1.Per l’anno 2013 non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
2.All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.”
b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unita’ immobiliari
di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “sanitarie,”,
sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
4.Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione
principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati
all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in
materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 3.

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor
gettito dell’imposta municipale propria di cui al comma 1
dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, e’
attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro
per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall’anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze.

Art. 4.

(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato)

1. All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole “e’ ridotta al 19 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “e’ ridotta al 15 per cento”.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il
termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di
previsione, puo’ stabilire di applicare la componente del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei
seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”,
sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita’ e
qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita’
svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita’ di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu’
coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi’, dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da
quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. E’ abrogato il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di
pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

(Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore
immobiliare)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente: “7-bis. Fermo restando
quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai
sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo’ altresi’ fornire
alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie
ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio
dell’attivita’ bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la
forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo
seguente, per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all’acquisto
dell’abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed
efficientamento energetico. A tal fine le predette banche possono
contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione
Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da
destinare in via esclusiva alle predette finalita’, si applica il
regime fiscale di cui al comma 24.”
b) dopo il comma 8-bis, e’ aggiunto il seguente: “8-ter. Fermo
restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. puo’ acquistare obbligazioni bancarie garantite
emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali.”
2. La dotazione del Fondo di solidarieta’ per i mutui per
l’acquisto della prima casa, istituito dall’art. 2, comma 475 della
Legge n. 244 del 2007, e’ incrementata di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015.
3. All’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall’articolo 2, comma 39, della legge 23
dicembre 2008, n. 191, concernente l’istituzione del Fondo per
l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle
giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli
minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere
dall’anno 2014, l’accesso al Fondo e’ altresi’ consentito anche ai
giovani di eta’ inferiore ai trentacinque anni titolari di un
rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione
del Fondo e’ incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015.”.
4. Al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo”, e’ assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con
una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa dove siano gia’ stati attivati bandi per
l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo
di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “sei anni”.

Art. 7.

(Ulteriore anticipo di liquidita’ ai comuni)

1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell’interno eroga, entro il 5
settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di
2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante
per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale. L’importo
dell’attribuzione, per ciascun comune, e’ quello riportato
nell’allegato 1.

Art. 8.

(Diferimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti
locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia’ prorogato al 30
settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto
1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’ ulteriormente
differito al 30 novembre 2013.
2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonche’ i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune.
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione
di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e’ differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Art. 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 36, comma 1, la parola: «due» e’ sostituita dalla
seguente: «tre»;
b) all’articolo 38, comma 1, la parola: «2014» e’ sostituita dalla
seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011 per l’esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato della programmazione, adottato e
aggiornato secondo le modalita’ previste dall’articolo 8, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto
del principio contabile dell’annualita’, riunisce il bilancio annuale
ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del
bilancio pluriennale 2013 – 2015 relative all’esercizio 2014,
riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014;
c) all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilita’ in
contabilita’ finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione
crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, l’articolo 12 e’ abrogato a
decorrere dal 1 gennaio 2014.
4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la
sperimentazione puo’ essere estesa agli enti che, entro il 30
settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno
di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al
riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data
del 1° gennaio 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto
2013.
5. Con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in
sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del
personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e sue successive modificazioni puo’ essere effettuata
con riferimento all’esercizio 2011.
6. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“5. Per l’anno 2014, le disposizioni dell’articolo 20, commi 2,
2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.
5-bis. Per l’anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilita’
interno per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e’ ridotto
proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari
derivanti dall’applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un
saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali
esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.
5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si
provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di
cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla
sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;
b) al comma 6, primo periodo, le parole “Le province ed i comuni”
sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2014, le province ed i
comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni”;
c) al comma 6, le parole “di cui al periodo precedente” sono
sostituite dalle seguenti: “di cui ai periodi precedenti”.
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il
limite del 40 per cento di cui all’articolo 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo e’ incrementato al
50 per cento.
8. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il terzo capoverso e’ aggiunto il seguente:
“Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e’ fissato al 60 per cento della
spesa sostenuta nel 2009.”.
9. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 450, e’ inserito il seguente: “450-bis. Le regioni a statuto
ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all’articolo
36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli
obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento
all’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato
sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi”.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 10.

(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 2013)

1. Ferme restando le risorse gia’ destinate dall’articolo 1, comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e’ incrementata, per l’anno 2013, di 500 milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo
conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalita’ alle
Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni.
2. Le risorse del Fondo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall’anno
2014, come rideterminate ai sensi dell’articolo 1, commi 249 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio
contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da
riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al
medesimo comma 67 corrisposte nell’anno precedente. A decorrere
dall’anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma
68 dell’articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 e’ emanato
entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini
stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici
contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67
corrisposte nell’anno precedente.

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e
relative norme attuative).

1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le
seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti
condizioni per l’accesso al beneficio dell’anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la
quale comunque non puo’ essere anteriore al 1° gennaio 2009 e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo
riferito a qualsiasi attivita’, non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che,
in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ riconosciuto nel limite di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l’anno
2014, di 164 milioni di euro per l’anno 2015, di 124 milioni di euro
per l’anno 2016, di 85 milioni di euro per l’anno 2017, di 47 milioni
di euro per l’anno 2018, di 12 milioni di euro per l’anno 2019. Ai
fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui
al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183, con particolare riguardo alla circostanza
che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni
Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari e
alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti
Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di
trasmissione delle stesse all’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti
il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito
dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di
salvaguardia per i lavoratori finalizzate all’applicazione delle
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche’ gli stessi abbiano maturato
i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle
ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell’articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”;
b) le parole: “959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 milioni
di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016,
a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro
per l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014,
a 1.929 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l’anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.527
milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno
2019”.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire due milioni e
500 mila” sono sostituite dalle seguenti “euro 630 per il periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ a euro 230
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”.
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche’ di euro 230 a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’
sostituito dal seguente:
“10. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo, denominato “Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili”, con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e’ distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre
articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente “Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” con una
dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l’anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l’anno 2014, “Sezione per assicurare la
liquidita’ alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari” con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l’anno 2013
e di 625.598.743,80 euro per l’anno 2014 e “Sezione per assicurare la
liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di
7.505.207.200,00 euro per l’anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per
l’anno 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al
successivo comma 11 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E’
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione
complessiva della Sezione di cui all’articolo 2, comma 1, per essere
destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita’ non
erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita’ per
il pagamento dei debiti di cui all’articolo 2 richieste in data
successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.”.
2. L’anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, puo’ essere erogata a saldo, nell’anno 2013, su
richiesta dell’ente locale beneficiario. I criteri e le modalita’ di
accesso all’erogazione sono definiti sulla base dell’ Addendum di cui
al comma 11 dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e
secondo un atto, il cui schema e’ approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero
dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente
stipulato.
3. L’erogazione di cui al comma 2 e’ restituita con le modalita’ di
cui al comma 13, dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
mediante rate annuali, corrisposte a partire dall’anno 2015. Il tasso
di interesse da applicare all’erogazione e’ pari al rendimento di
mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di
emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente
decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto
legge n. 35 del 2013, ai fini dell’ammortamento dell’erogazione di
cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo
degli interessi per un’annualita’, sara’ effettuato il 1° febbraio
2015.
4. L’anticipazione per l’anno 2014 di cui al decreto del Ministero
delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante “Riparto delle
somme di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, sulla base dell’Accordo sancito in Conferenza
Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35”, puo’ essere erogata, su
richiesta delle Regioni interessate, nell’anno 2013. In deroga a
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge n. 35
del 2013, ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’
di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata,
comprensivo degli interessi per un’annualita’, sara’ effettuato il 1°
febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 1 e dal
comma 5 dell’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a
quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al
comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro
e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo
pari all’80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti
direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze del 16
aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell’articolo 3, comma
2, del decreto – legge n. 35 del 2013 e dell’articolo 3-bis del
decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni
nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso
dell’anticipazione di liquidita’ cosi’ come individuate dall’articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non
ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del
2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo
dell’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del
2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel
piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria deve essere presentata dalle
regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sara’ verificata dal
Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a
consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre
2013. Per le finalita’ di cui al presente comma, in deroga a quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge n. 35 del
2013, ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’, il
pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una
annualita’, sara’ effettuato il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del “Fondo per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 10
dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’ incrementata,
per l’anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28
febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell’incremento di cui
al comma 1 tra le tre Sezioni del “Fondo per assicurare la liquidita’
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” e, in
conformita’ alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto
legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita’ per la
concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di cui al
medesimo comma 1.

Art. 14.

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita’
amministrativo-contabile)

1. In considerazione della particolare opportunita’ di addivenire
in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali
accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su
fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata
in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data
dell’evento dannoso nonche’ a quelli inerenti danni erariali
verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che la richiesta di definizione sia presentata
conformemente a quanto disposto nel comma 2.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di
discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta
di definizione e la somma ivi indicata non puo’ essere inferiore al
25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in
tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel
termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del
giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare
immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non
inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il
versamento entro il 15 novembre 2013.

Art. 15.

(Disposizioni finali di copertura)

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita’
necessaria all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 13 del
presente decreto e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l’anno 2013. Tale importo
concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita’.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell’emissione
dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa,
e’ effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui e’ erogata
l’anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione
dell’articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l’anno
2013, a 553,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 617,1 milioni di
euro per l’anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016,
ivi compreso l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in
termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione
delle disponibilita’ di competenza e di cassa, delle spese per
consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato
nell’allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono essere disposte variazioni compensative, nell’ambito di
ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con
invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione
delle autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 3 al presente
decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 250 milioni euro per l’anno 2013, mediante riduzione del
fondo di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge
24 dicembre 2007 n. 247;
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 184, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e per 100 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per
l’anno 2015 dall’articolo 7-ter, comma 2, del decreto – legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo
14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo
delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti
dalle disposizioni recate dall’articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l’anno 2013, mediante il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita’ dei conti bancari di gestione
riferiti alle diverse componenti tariffari intestati alla cassa
conguaglio settore elettrico. L’Autorita’ per l’energia elettrica e
il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma
a riduzione delle disponibilita’ dei predetti conti, assicurando
l’assenza di incrementi tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, pari a 458,5 milioni
di euro per l’anno 2014, a 661 milioni di euro per l’anno 2015 e a
490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da
tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il
raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle
medesime lettere, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013,
stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e
dell’IRAP, e l’aumento delle accise di cui alla Direttiva del
Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da
assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini
della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero
generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti per l’anno
2013.
5. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e’ sostituito dall’Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta UfÞ ciale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufÞ ciale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell’interno

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri