Jobs act, l’emendamento del governo sul nuovo contratto PDF e TESTO INTEGRALE

di Redazione Blitz
Pubblicato il 17 Settembre 2014 - 12:58 OLTRE 6 MESI FA
L'emendamento presentato dal Governo

L’emendamento presentato dal Governo

ROMA – Il Governo ha presentato un emendamento al Jobs act e in particolare all’articolo 4 della delega sul mercato del lavoro.

Nel testo riformulato c’è la “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio”, come si legge nell’emendamento.

In sostanza chi avrà un contratto a tempo indeterminato non avrà da subito le stesse tutele garantite dagli attuali contratti stabili, ma le otterrà gradualmente.

Questo il Pdf con il testo integrale del’emendamento.

Il testo integrale:

Art. 4 (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva)

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che  sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli  maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere  più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente legge, uno o più decreti legislativi di cui uno recante un testo organico semplificato delle  discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e  criteri direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva  coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche  in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in  relazione all’anzianità di servizio; b-bis) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile  impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione  aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle  condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; b-ter) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica  e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e  della riservatezza del lavoratore;

c) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile  ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti  dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più  rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più  rappresentative sul piano sociale

d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività  lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di  reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

e) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili  con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e  difficoltà interpretative e applicative. e-bis) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento  ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,  tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle 2 politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i  servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.