M5S eletti, tribunale supremo è il garante: avviso di garanzia non grave. Blog vota

di Redazione Blitz
Pubblicato il 2 Gennaio 2017 - 11:33 OLTRE 6 MESI FA
M5S eletti, tribunale supremo è il garante: avviso di garanzia non grave. Blog vota

M5S eletti, tribunale supremo è il garante: avviso di garanzia non grave. Blog vota

ROMA – Sul blog di Beppe Grillo il codice per gli eletti M5S: “L’avviso di garanzia non implica gravità”. Arriva dunque il codice di comportamento M5s in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie. Il decalogo è stato pubblicato sul blog di Beppe Grillo e dal 3 gennaio sarà sottoposto al voto degli iscritti. Nel codice, diviso per punti si legge che è il garante del Movimento a decidere, una sorta di tribunale supremo.

Principi ispiratori del comportamento del singolo portavoce eletto. Il Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi. I portavoce del Movimento 5 Stelle perseguono gli obiettivi del Movimento, così come indicati nel “Non Statuto” o negli altri atti interni di indirizzo. I portavoce sono consapevoli del fatto che, ai sensi dell’art. 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore: nell’adempimento di tale dovere, ogni portavoce tiene comportamenti eticamente ineccepibili, anche a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi. Ai sensi del regolamento del Movimento 5 Stelle, i portavoce si astengono da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del Movimento 5 Stelle”.

Rapporti con eventuali procedimenti penali. Il Garante del Movimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri od il Comitato d’appello, quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce del Movimento 5 Stelle, compiono le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del Movimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura. Il comportamento tenuto dal portavoce può essere considerato grave dal Garante o dal Collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del Movimento 5 Stelle. La condotta sanzionabile può anche essere indipendente e autonoma rispetto ai fatti oggetto dell’indagine.

Autosospensione. In qualsiasi fase del procedimento penale, il portavoce può decidere, a tutela dell’immagine del Movimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal Movimento 5 Stelle senza che ciò implichi di per sè alcuna ammissione di colpa o di responsabilità. L’autosospensione non vincola né condiziona né preclude il potere del Garante, del Collegio dei Probiviri e del Comitato d’appello di adottare eventuali sanzioni disciplinari. Tuttavia, l’autosospensione può essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilità disciplinare.

Presunzione di gravità. Il Garante del Movimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri o il Comitato d’Appello, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal regolamento del Movimento 5 Stelle, valutano la gravità dei comportamenti tenuti dai portavoce, a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale. E’ considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del Movimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo, eccettuate le ipotesi indicate all’ultimo comma.

A tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio. E’ invece rimessa all’apprezzamento discrezionale del Garante, del Collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.