Manovra, il Pd denuncia l’emendamento “anti Mesiano”: “Può sospendere il processo Fininvest-Cir”

Pubblicato il 8 Luglio 2010 - 14:57 OLTRE 6 MESI FA

Nella manovra ci sarebbe, secondo i deputati del Pd, una norma che potrebbe sospendere il processo Fininvest-Cir per nove mesi. Nell’emendamento presentato ieri dal governo è stata infatti introdotta la figura dell’ausiliario del giudice nelle cause civili. Il giudice civile potrà nominare “anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti” un ausiliario “per la sollecita definizione della controversia”. In pratica, il giudice non sarebbe più monocratico e quindi potrebbe dover “negoziare” la sentenza con questa nuova figura, allungando i tempi giudiziari.

L’ausiliario dovrà fare una proposta di decisione al giudice. Quest’ultima dovrà essere comunicata alle parti che, entro 30 giorni, potranno dichiarare o meno di accettarla. Se la accettano il giudice si limiterà semplicemente a confermarla cancellando la causa dal ruolo e pronunciandosi sulle spese. Se invece la parte non condividerà la proposta di questo ausiliario, mentre il giudice la considererà valida, questa, anche se vittoriosa, dovrà essere condannata al pagamento dell’indennità che dovrà essere versata all’ausiliario.

La norma è contenuta nel comma 18 dell’emendamento 48.0.1000. A confermare l’ipotesi è stato il capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti, che ha ribattezzato la previsione del governo come ”anti-Mesiano” dal nome del giudice ”duramente attaccato dalle reti tv della famiglia Berlusconi per aver firmato la sentenza che obbliga la Fininvest a risarcire la Cir di 750 milioni per l’affare Mondadori”.

Il comma 18 dell’emendamento del governo recita testualmente: ”Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla Corte d’Appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunziato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.