ROMA – Dev’essere stato l’acceso dibattito d’aula sul finanziamento ai partiti, terreno di scontro tra forze politiche, fatto sta che Sel da qualche giorno punzecchia il M5S sul reddito di Beppe Grillo. Il senso della lettera scritta dal tesoriere del partito di Vendola, Sergio Boccadutri, al presidente del Senato è presto detto: Beppe Grillo risulta essere, da Statuto, il tesoriere del M5S ed è quindi tenuto a rendere pubblici i suoi redditi anche se non è stato eletto in Parlamento.
L’Huffington Post riporta alcuni documenti, come lo scambio di lettere tra Boccadutri e Grasso e parte dello Statuto M5s. Ecco cosa scrive il tesoriere di Sel al presidente Grasso:
“come Ella certamente saprà i senatori e i deputati eletti sono tenuti a rendere alla Camera di appartenenza dichiarazioni circa la propria situazione reddituale. Si tratta di un obbligo di trasparenza nei confronti degli elettori […] Tale obblighi sono stati estesi dalla legge, anche a coloro che svolgono funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici”.
Ma la richiesta viene respinta da Grasso, con queste motivazioni:
“In primo luogo, il Senato non ha ricevuto copia di alcuno statuto o atto costitutivo del “Movimento 5 stelle”, dal quale si possano evincere le cariche di rappresentante o di tesoriere, né ha il potere, in base alla normativa vigente, di pretenderne la trasmissione o il deposito. In secondo luogo, in materia di anagrafe patrimoniale, la stessa legge n. 96 del 2012 non indica l’Autorità competente a richiedere l’applicazione delle disposizioni sulla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai tesorieri dei partiti, né è possibile desumerlo in via analogica”.
Finita qui? A quanto pare no: Sel ha presentato un emendamento che sembra calibrato sul caso di Beppe Grillo:
La disposizioni di cui alla legge n. 441 del 1982 (dichiarare pubblicamente la situazione reddituale e patrimoniale n.d.r.) si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei Deputati. Qualora i soggetti di cui al comma precedente non ricoprano le cariche di cui all’art. 1 della legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell’art. 2 della legge n. 441 del 1982, sono depositate all’ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, per tutta la durata della legislatura cui il partito o il movimento ha ottenuto eletti.
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