Buche stradali, danni li paga Comune. Guida al risarcimento

di Redazione Blitz
Pubblicato il 4 Marzo 2016 - 12:12 OLTRE 6 MESI FA
Buche stradali, danni li paga Comune. Guida al risarcimento

Buche stradali, danni li paga Comune. Guida al risarcimento

NAPOLI – Buche stradali, danni li paga Comune. Guida al risarcimento. Buche stradali, in caso di danni a persone il risarcimento spetta al comune e, salvo casi eccezionali, è automatico. A spiegarlo, citando la normativa, una sentenza specifica e i passi da adottare per chiedere e ottenere il risarcimento, è il sito web “La legge per tutti”.  L’unica possibilità per l’ente pubblico di evitare la condanna è dimostrare che l’incidente si è verificato per altri fattori come l’imperizia e la non osservanza delle regole stradali del guidatore oppure per cause straordinarie e non quindi per il semplice acquazzone o nevicata di stagione.

Scrive La Legge per tutti:

nel momento in cui il cittadino subisce un danno derivante dalla cattiva manutenzione del manto stradale (come, appunto, il caso della buca sull’asfalto o di una mattonella divelta o di tombino lasciato scoperto), scatta quella che, in termini tecnici, si chiama responsabilità oggettiva [2] e che comporta, in capo al proprietario o custode della strada l’obbligo di risarcimento, salvo dimostrare che il sinistro si è verificato per caso fortuito.

Quando si parla di caso fortuito si pensa subito a un evento climatico, che però deve essere imprevedibile e inevitabile: non di certo, quindi, la grandinata o la nevicata stagionale e neanche la forte pioggia che ha creato l’allagamento delle strade, dovendo l’amministrazione prevedere questi possibili calamità e adottare gli idonei sistemi di prevenzione e immediata manutenzione (si pensi ai condotti di scarico delle acque piovane).

Ma il caso fortuito potrebbe anche essere la condotta del conducente non rispettosa delle regole (scritte) del codice della strada o del più generico dovere (non scritto) di prudenza. Per cui, se l’automobilista procede velocemente su una strada in evidente disfacimento o se non si accorge di una buca enorme sulla strada, perché ha lo sguardo distratto da altro, il Comune non è responsabile per i danni. Infatti, non è possibile né prevedere né prevenire condotte che non rientrino nella comune diligenza di chi si mette alla guida di un mezzo.

L’onere della prova, insomma, spetta all’ente pubblico. Visto che il guidatore deve solo portare i verbali relativi all’incidente e al danno subito. Chi gestisce la strada invece dovrà provare che l’incidente è dipeso da altre cause, come l’imperizia o l’imprudenza del guidatore.

La giurisprudenza, comunque, non è concorde:

Esistono, al momento, due tesi in giurisprudenza. La prima esclude che si possa presumere la responsabilità dell’ente pubblico, vista l’impossibilità di un controllo effettivo su tutte le strade demaniali. L’amministrazione, dunque, risponderebbe del sinistro solo se concretamente responsabile dei danni derivanti da difetti di manutenzione legati alla violazione di norme e delle comuni regole di prudenza e diligenza. In tal caso [3], l’amministrazione potrà evitare la condanna provando di non aver potuto rimuovere, pur adottando le misure idonee, la situazione pericolosa.

La seconda tesi, invece – che è quella accolta dal Tribunale di Napoli – ritiene che il gestore della strada abbia non solo l’obbligo di manutenzione della via ma anche quello di custodia, con conseguente presunzione di responsabilità per omessa vigilanza. Pertanto, il Comune è responsabile sempre in automatico, salvo dimostri che la situazione di pericolo sia derivata da terzi (es. utenti) o da caso fortuito.