Condominio, nuovi obblighi e regole: valutazione energetica cambia valori case

di Redazione Blitz
Pubblicato il 10 Marzo 2015 - 15:01 OLTRE 6 MESI FA
Condominio, nuovi obblighi e regole: valutazione energetica cambia valori case

Condominio, nuovi obblighi e regole: valutazione energetica cambia valori case

ROMA – Il governo si prepara a cambiare le regole per la valutazione energetica delle case. Lo farà, a meno di sorprese, giovedì 12 marzo quando si riunirà la Conferenza unificata per l’approvazione definitiva del Decreto “requisiti minimi”. Cambiamenti che avranno un impatto sul valore dei nostri immobili perché a cambiare saranno le norme che danno ad ogni palazzo una sorta di “pagella energetica”. Funziona più o meno come per le auto dove ci sono le euro zero e le euro sei. Da giovedì per essere una casa con un alto valore di prestazione energetica bisognerà adeguarsi.

Cosa cambia, nel dettaglio tecnico lo spiega Franco Soma in un lungo articolo sul Sole 24 Ore. Innanzitutto i requisiti minimi. Scrive Soma

Il primo decreto, noto come “decreto requisiti minimi”, fissa i criteri e le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, precisando quali strumenti di calcolo si possono utilizzare, previa verifica e validazione da parte del Comitato Termotecnico Italiano.

La novità più rilevante di questo decreto è la modalità di verifica delle prescrizioni di legge, che utilizza l’edificio di riferimento. L’edificio di riferimento (fabbricato con più impianti) è un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti) orientamento, ubicazione, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alle indicazioni dell’appendice A all’allegato 1 al decreto.

Cambiano poi anche i parametri di calcolo per l’attribuzione della prestazione energetica:

Le verifiche di legge richiedono quindi due calcoli: il primo consiste nel calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento con le sue caratteristiche edili e impiantistiche prescritte dal decreto. Il secondo è il calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, per il quale il progettista potrà prevedere componenti edili e impiantistici di sua libera scelta purché la prestazione energetica risulti non inferiore a quella calcolata sull’edificio di riferimento.

L’allegato 1 descrive il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e fornisce la tabella dei fattori di conversione in energia primaria dei vari vettori energetici, specificando per ognuno il contenuto di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale.

Fornisce inoltre le prescrizioni comuni e specifiche per gli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti e sottoposti a riqualificazione energetica.

Novità rilevanti anche per l’attribuzione della classe energetica. Ancora Soma.

Il secondo decreto, relativo alle linee guida nazionali per l’attestato di certificazione energetica, sostituisce il decreto dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009.

Le novità rilevanti sono:
1. La modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica uniformi su tutto il territorio nazionale. Le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva 2010/31/Ue con proprio strumento regionale sono invitate a intraprendere misure atte a garantire, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, un graduale adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica, nonché i requisiti essenziali elencati nel decreto alle Linee Guida.
2. La prestazione energetica è espressa in termini di energia primaria non rinnovabile per la fornitura dei servizi presenti nell’edificio e la classificazione è funzione del rapporto fra la prestazione energetica dell’edificio e quella dell’edificio di riferimento prevista per gli anni 2019/2021. Sono previste 10 classi: la classe migliore (A4) richiede una prestazione EP inferiore a 0,4 EPgl, nr, Lst (2019/2021). La peggiore (G) è assegnata agli edifici con prestazione EP maggiore di 3,5 EPgl, nr, Lst (2019/2021).