Disoccupazione e Naspi, cosa cambia col Jobs Act

di Redazione Blitz
Pubblicato il 28 Novembre 2015 - 16:58 OLTRE 6 MESI FA
Disoccupazione e Naspi, cosa cambia col Jobs Act

Disoccupazione e Naspi, cosa cambia col Jobs Act

ROMA – Disoccupazione e Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi). Con una circolare l’Inps spiega tutti i chiarimenti introdotti dai decreti attuativi del Jobs act. A illustrarli nel dettaglio è un lungo articolo del sito “La legge per tutti”: aumento della durata, nuovo stato di disoccupazione, nuova dichiarazione di disponibilità, calcolo più favorevole per i lavoratori domestici.

 

Aumento durata massima Naspi La normativa istitutiva dell’indennità Naspiaveva stabilito che, a decorrere dal 2017, la durata non avrebbe potuto superare le 78 settimane; ora, invece, è stato chiarito che, grazie al Decreto di Riordino degli ammortizzatori sociali, la durata è estesa a 24 mesi anche per gli eventi posteriori al primo gennaio 2017.

Aumento durata Naspi per lavoratori stagionali

Per i lavoratori stagionali non si applica la disposizione che prevede l’esclusione dal computo delle settimane già indennizzate. In particolare, ai fini della durata dell’indennità della disoccupazione, potranno essere contate le settimane lavorate che hanno già dato luogo, in passato, all’indennità Mini Aspi (che ha sostituito la vecchia Ds a requisiti ridotti): non potranno, però, essere superati i 6 mesi di durata dell’indennità, per la Naspi così calcolata.

Inoltre, non a tutti i lavoratori stagionali potrà essere applicato il suddetto beneficio, ma solo agli operanti nei settori del turismo e deglistabilimenti termali. In particolare, le attività interessate dalla novità sono:

– alberghi e villaggi turistici, affittacamere, B&B;

– rifugi montani, colonie e ostelli della gioventù;

– stabilimenti balneari;

– bar e ristoranti, anche ambulanti;

– pasticcerie e gelaterie;

– tour operator, agenzie di viaggio, guide e accompagnatori turistici;

– stabilimenti termali.

 

Naspi: calcolo più favorevole per le Colf. Come affermato dall’Inps in una recente circolare, poiché per ilavoratori domestici non è possibile individuare il requisito delle 30 giornate lavorate nell’anno, il requisito di riferimento consiste nel possesso di 5 settimane lavorate. Poiché si considera interamente lavorata, per le colf, una settimana con almeno 24 ore retribuite, si dovrà procedere con la seguente operazione:

– numero delle ore lavorate nel mese, diviso 24.

Ad esempio, se in un mese sono state lavorate 80 ore, il risultato (80/24) è di 3,33 settimane, che sono arrotondate dall’Inps a 4. Decade dunque il divieto, stabilito da una precedente circolare Inps, dicumulare le ore da una settimana all’altra del mese: pertanto, se in una settimana sono state lavorate 40 ore, ed in un’altra 20, le settimane computabili saranno 3 (2,5, arrotondabile per eccesso), mentre con le vecchie disposizioni sarebbe stata considerata una settimana soltanto, quella con orario superiore alle 24 ore.

Il requisito delle 5 settimane è valido, oltrechè per i lavoratori domestici, anche per lavoratori a domicilio, dipendenti con periodi dilavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto datata, lavoratori agricoli.