Equitalia, interessi eccessivi. Sergio Trovato, Italia Oggi

di Redazione Blitz
Pubblicato il 10 Agosto 2015 - 13:03 OLTRE 6 MESI FA
Equitalia (foto Ansa)

Equitalia (foto Ansa)

ROMA – “Gli interessi moratori richiesti da Equitalia in seguito al mancato pagamento delle somme indicate nelle cartelle o nelle intimazioni sono eccessivamente onerosi e possono far scattare il reato di usura – scrive Sergio Trovato di Italia Oggi – La commissione tributaria provinciale di Salerno, sezione VIII, con la sentenza 3353 del 6 luglio scorso, ha accolto l’istanza del contribuente, che in una nota depositata in giudizio, con relativi calcoli, aveva denunciato il reato di usura, e ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica di Salerno, sezione reati finanziari, affinché adotti i provvedimento di competenza”.

L’articolo di Sergio Trovato: Il contribuente, infatti, aveva contestato l’eccessiva onerosità degli interessi e dei compensi richiesti da Equitalia, esibendo in giudizio una nota con dei calcoli dai quali si configurerebbe il reato di usura. La commissione tributaria, oltre ad avere accolto il ricorso e condannato la società pubblica al pagamento delle spese processuali, ha ordinato «la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Salerno per quanto eventualmente di competenza». In realtà è sorprendente, guardando le cifre, che per un debito di circa 1.200 euro Equitalia chieda al debitore quasi 900 euro di interessi.
L’articolo 30 del dpr 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine per il pagamento delle somme richieste con la notifica della cartella di pagamento (60 giorni), sulle somme iscritte a ruolo si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze rapportati alla media dei tassi bancari attivi. Dal conteggio vanno escluse le somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie tributarie e di interessi. Gli interessi di mora per ritardato pagamento, che in passato hanno superato la soglia dell’8%, su base annua, negli ultimi anni sono stati ridotti, anche se rimangono pur sempre elevati. L’articolo 7 del dl 70/2011, inoltre, ha previsto che non possono essere più calcolati sulle somme pretese dal fisco per sanzioni e interessi, ma solo sull’importo dovuto a titolo d’imposta. Va ricordato, infine, che l’articolo 31 del dpr 602 dispone che l’imputazione delle somme riscosse dal concessionario debba essere fatta preliminarmente al debito d’imposta, alle sanzioni e alle indennità di mora.