Equitalia, più chance per bloccare l’ipoteca. Rosanna Acierno, Sole 24 Ore

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Ottobre 2014 - 10:13 OLTRE 6 MESI FA
Equitalia, più chance per bloccare l'ipoteca. Rosanna Acierno, Sole 24 Ore

Equitalia, più chance per bloccare l’ipoteca. Rosanna Acierno, Sole 24 Ore

ROMA – “Prima di iscrivere un’ipoteca come misura cautelare per mancati pagamenti da parte di un contribuente, l’amministrazione finanziaria è comunque tenuta ad attivare sempre il contraddittorio con il soggetto interessato poiché si tratta di una misura lesiva dei suoi diritti – scrive Rosanna Acierno del Sole 24 Ore – Tuttavia, l’iscrizione di ipoteca conserva efficacia anche se eseguita senza l’invio del preavviso, fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione”.

L’articolo completo:

Sono queste le principali precisazioni enunciate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014. Principi che, oltre alle disposizioni normative, occorre tener ben presente per difendersi da questa misura cautelare.
Infatti, in caso di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica o dell’avviso esecutivo almeno entro 90 giorni dalla notifica, Equitalia può iscrivere nei registri immobiliari l’ipoteca sugli immobili del debitore al fine di tutelare il credito erariale e garantire l’effettività della riscossione, avendo il diritto di essere soddisfatta con preferenza nel caso di espropriazione. Tuttavia, come sancito dal Dl 70/2011, prima di iscrivere l’ipoteca, l’agente della riscossione è obbligato a notificare al debitore il cosiddetto “preavviso di ipoteca” per invitarlo a pagare le somme dovute entro 30 giorni, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione di ipoteca.
Cosa fare dopo il preavviso…
In realtà, anche quando il preavviso viene inviato, il contribuente non è privo di contromisure. Innanzitutto, per effetto del Dl 16/2012, è stato previsto il blocco delle iscrizioni di ipoteca in caso di presentazione di un’istanza di dilazione del debito a causa di una temporanea difficoltà finanziaria.
Pertanto, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, il contribuente potrebbe presentare direttamente ad Equitalia un’istanza di dilazione delle somme dovute al fine di evitare l’ipoteca.
Quest’ultima, infatti, potrà scattare solo in caso di mancato accoglimento della domanda di dilazione oppure in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (per mancato pagamento, ad esempio, di otto rate non consecutive).
…e dopo l’iscrizione
Una volta iscritta, l’ipoteca potrebbe essere impugnata dinanzi al giudice tributario o ordinario e dichiarata illegittima per varie ragioni, quali, ad esempio:
– mancato decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”;
– difetto di motivazione;
– assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento;
– omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento/accertamento;
– mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge.
A questo proposito, va ricordato che Equitalia procede all’iscrizione di ipoteca anche sulla prima casa, laddove il debito nel complesso superi i 20mila euro. Ma non potrà comunque procedere all’espropriazione, a meno che il debito complessivo non superi i 120mila euro.
Pertanto, ferma restando la facoltà di intervenire nell’espropriazione avviata da altri, a prescindere dal valore del debito non pagato, Equitalia non potrà espropriare l’immobile se è l’unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risieda anagraficamente, a meno che non si tratti di fabbricati classificati come immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), anche se prima casa.
Restano comunque esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10) e pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantine (C/6 o C/2).