Pensione, come calcolarla: i parametri per fare i conti

di Redazione Blitz
Pubblicato il 6 Luglio 2014 - 11:56 OLTRE 6 MESI FA
Pensione, come calcolare l'ammontare: i parametri per fare i conti

Pensione, come calcolare l’ammontare: i parametri per fare i conti

ROMA – Per stimare la propria pensione bisogna tenere conto che il sistema di calcolo cambia a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

Per chi può contare su almeno 18 anni di assicurazione si applica il tradizionale, e più favorevole, criterio retributivo, legato agli stipendi dell’ultimo periodo lavorativo. Con l’ultima riforma, il calcolo retributivo interessa solo l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011.

Per chi ha meno di 18 anni di assicurazione, il criterio utilizzato è quello misto. Per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 si applica il metodo retributivo, e per i periodi successivi vale il criterio contributivo, strettamente legato al valore dei versamenti effettuati.

A chi è stato assunto dopo il primo gennaio 1996, per finire, si applica invece soltanto il criterio contributivo.

Scrive Domenico Comegna sul Corriere della Sera:

Metodo retributivo – Il cosiddetto sistema di calcolo «retributivo», definitivamente soppresso dal primo gennaio del 2012, si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni, aggiornate, riferite all’ultimo periodo di attività lavorativa. L’ammontare della pensione è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione. La misura della rendita è costituita dalla somma di due distinte quote (A + B): la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità acquisita dal primo gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. La base pensionabile della quota A è data dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza. Mentre quella di riferimento della quota B (da utilizzare per l’anzianità acquisita dal primo gennaio 1993 in poi) si ricava dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (sempre andando a ritroso dalla decorrenza). Gli importi utilizzati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati con la busta paga, ma quelli rivalutati tenendo conto dell’inflazione, con esclusione dell’anno di decorrenza e di quello immediatamente precedente. Per una pensione con decorrenza 2014, la retribuzione di 30 mila euro percepita nel 2012 diventa pensionabile nella misura (rivalutata) di 30.600 euro.

Metodo contributivo – Il meccanismo è molto semplice. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia ricavato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale. Al momento del pensionamento, al montante contributivo, ossia alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all’età: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% a 65 anni, e così via sino al massimo di 6,541% per chi resiste sino a 70 anni.

La quota C – Per le pensioni con decorrenza dal 2012 in poi , il calcolo della rendita deve tener conto anche di una quota (C), riferita all’anzianità acquisita dopo il 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto, a partire dal primo gennaio 2012, il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo. In sostanza, chi avrà una pensione con il calcolo «misto», incasserà un assegno dato dalla somma di due quote: quella «retributiva» determinata sulla base dell’anzianità maturata al 31 dicembre 2011; quella «contributiva» riferita all’anzianità acquisita rispettivamente dal primo gennaio 2012, ovvero dal primo gennaio 1996.

1. Apprendista di 25 anni – Prendiamo un apprendista di 25 anni. La sua pensione sarà calcolata tutta con il criterio contributivo. Il sistema contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno il 33% dello stipendio (i lavoratori autonomi, a regime, il 24%). Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil e all’inflazione. Si può dire, quindi, che più cresce l’Azienda Italia, maggiori saranno le rendite su cui si potrà contare. Alla data del pensionamento, al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Il coefficiente, ad esempio, è pari al 4,419%, per chi chiede la rendita a 57 anni, sale al 5,093% per chi resiste al lavoro fino a 62 anni e al 5,620% se si decide di arrivare fino a 65 anni e oltre. Torniamo al nostro giovane appena entrato nel mondo del lavoro, a 25 anni, con uno stipendio di 15 mila euro. Il primo anno accantona 4.950 euro (il 33% di 15 mila), il secondo anno ne accantonerà 5.115 (il 33% dello stipendio di 15.500 euro) e così via. Dopo 42 anni (a 67 di età) supponiamo che abbia accumulato 500 mila euro (valore già capitalizzato), montante che gli consentirà di ottenere una pensione di 29.130 euro (2.240 euro al mese, al lordo dell’Irpef). Per la verità, il risultato finale sarà leggermente inferiore, in quanto per il calcolo abbiamo utilizzato il coefficiente di trasformazione (5,826) oggi vigente, che in futuro si abbasserà, perché legato alle speranze di vita.

2. Impiegato di 45 anni –  Prendiamo il caso di un impiegato di 45 anni , nato nel 1969 con inizio dell’attività lavorativa nel 1991. Questo lavoratore andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni ed una retribuzione annua media pari a 35 mila euro. Avrà diritto a una pensione con il calcolo misto: «retributivo» (quota R) per l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 1995 (in questo caso si tratta di cinque anni) e «contributivo» (quota C) in riferimento all’anzianità maturata dal primo gennaio 1996 in poi. Per determinare la «quota C» abbiamo individuato l’intero accantonamento maturato. Ossia il 33% della retribuzione percepita nel periodo che va dal 1996 al 2036, data in cui il nostro lavoratore compirà 67 anni. In tutto si tratta di 473.550 euro. Quindi abbiamo «valorizzato» questo risultato moltiplicandolo per il 5,826%, il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema contributivo per chi chiede la pensione all’età di 67 anni. Ecco i dettagli del conteggio. Per la «quota R»: 35.000 per 10% (2% della retribuzione l’anno per i cinque anni trascorsi dall’inserimento al lavoro, nel ‘91, fino al 31 dicembre 1996. Il risultato ammonta a 3.500 euro. Per la «quota C»: 35.000 (stipendi percepiti dal 1996 al 2036) per 33% (aliquota di accantonamento) per 5,826% (coefficiente di trasformazione per chi chiede la pensione all’età di 67 anni). Il risultato è pari a 27.589 euro. Il lavoratore ipotizzato avrà diritto ad una pensione annua, al lordo dell’Irpef, pari a 31.089 euro (3.500 di quota R, più 27.589 di quota C), ossia un assegno mensile di 2.391 euro, pari alla pensione annua divisa per 13.

3. Segretaria di 62 anni –  Prendiamo il caso di una segretaria di 62 anni che va in pensione questo mese di luglio con alle spalle 41 anni e 6 mesi di versamenti, e una retribuzione annua media pari a 38 mila euro, riferita agli ultimi cinque anni, e 37 mila e 500 euro riferita agli ultimi 10. Gli stipendi sono stati aggiornati al 2014 con i coefficienti Istat. Per determinare la «quota C» abbiamo individuato l’intero accantonamento maturato, ossia il 33% della retribuzione percepita nel periodo che va dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (in tutto 96 mila euro), ed abbiamo valorizzato il risultato moltiplicandolo per il 4,940%, il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema contributivo per chi chiede la pensione all’età di 62 anni. Entriamo nei dettagli del conteggio. Prima quota R (retributiva): 38 mila (lo stipendio medio basato sugli ultimi cinque anni) per 40% (20 anni sino al 31 dicembre 1992, per il 2%). Il risultato ammonta in tutto a 15.200 euro.

Seconda quota R: 37.500 (stipendio medio calcolato su dieci anni) per 38% (2% per i 19 anni dal 1993 al 2011). Il risultato è pari a 14.250 euro. Quota C (contributiva): 96.000 euro (gli stipendi percepiti dal gennaio 2012 al giugno 2014) per 33% (aliquota di accantonamento) per 4,940% (coefficiente di trasformazione per chi chiede la pensione a 62 anni). Il risultato è pari a 1.565 euro. La signora avrà diritto a una pensione annua, al lordo dell’Irpef, pari a 31.015 euro (15.200 di prima quota R, più 14.250 di seconda quota R, più 1.565 di quota C), ossia un assegno mensile di 2.385 euro (pensione annua diviso 13).