Stop all’assalto ai decreti legge, Antonio Ciccia su Italia Oggi

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Febbraio 2014 - 11:22 OLTRE 6 MESI FA
Stop all'assalto ai decreti legge, Antonio Ciccia su Italia Oggi

Stop all’assalto ai decreti legge, Antonio Ciccia su Italia Oggi

ROMA – “Stop all’assalto ai decreti legge” è il titolo dell’articolo di Antonio Ciccia per Italia Oggi:

Sul carro del provvedimento di urgenza non si possono, nell’iter parlamentare di conversione, caricare disposizioni eterogenee e sfruttare la corsia preferenziale. Tanto meno quando sul decreto si pone la fiducia e il parlamento è chiamato a «prendere o lasciare».

A puntare il dito contro l’abuso della decretazione d’urgenza e contro i vizi formali del procedimento legislativo di conversione dei decreti legge è la Corte costituzionale con la sentenza n. 32 depositata il 25 febbraio 2014 (redattore Marta Cartabia). L’occasione (si veda ItaliaOggi del 13 febbraio scorso, che anticipò i contenuti della decisione) è stata la normativa che ha equiparato droghe leggere (tra cui la cannabis) e droghe pesanti. Il veicolo dell’equiparazione (con innalzamento della punizione per le droghe leggere) è stato un decreto legge, il n. 272 del 2005. Su questo decreto, dedicato principalmente ai finanziamenti delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, sono state imbarcate le disposizioni sull’inasprimento sanzionatorio.

Per effetto di quelle modifiche, le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette «droghe leggere» e, in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite nella reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da sei a vent’anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000.

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su una vicenda riguardante il trasporto di quasi quattro kg di hashish, ha sollevato la questione di costituzionalità.

La Consulta, nel merito, ha accolto la tesi della Cassazione e ha bocciato la modifica, ripristinando la situazione antecedente e quindi il trattamento sanzionatorio più mite per i reati relativi alle droghe leggere. Nel dettaglio è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto legge n. 272/2005.

Ma è soprattutto la motivazione della decisione che si fa strada più in generale nel dibattito legislativo attuale, citando espressamente anche un monito formulato dal presidente della repubblica sulla prassi parlamentare.

Il vizio della legge è stato ritenuto nella diversità di oggetto (eterogeneità) delle norme aggiunte dalla legge di conversione al decreto legge.

Il decreto legge, tra l’altro, già in origine di per sé aveva disposizioni diverse tra loro: assunzione di personale della polizia di stato, misure per assicurare la funzionalità all’amministrazione civile dell’interno, finanziamenti per le Olimpiadi invernali, il recupero dei tossicodipendenti detenuti e il diritto di voto degli italiani residenti all’estero.

Tra queste, un minimo di attinenza con le sanzioni per i reati di droga ce l’avevano solo le disposizioni sul recupero dei tossicodipendenti. Ma questo non è bastato alla Consulta. Il decreto aveva sì varato norme di natura processuale per impedire l’interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. Tuttavia queste riguardavano la persona del tossicodipendente e non il trattamento sanzionatorio.

Le modifiche aggiunte in sede di conversione sono connotate, secondo la sentenza in esame, da evidente estraneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto legge in cui sono state inserite.

Tra l’altro la Corte costituzionale ricorda che le aggiunte hanno finito, invece, per essere frettolosamente inserite in un «maxiemendamento» del governo, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, così precludendo una discussione specifica del parlamento. La Consulta si dichiara del tutto in linea con Giorgio Napolitano, che con una lettera sul decreto legge «salva Roma» ha richiamato a mantenere omogeneità dei contenuti nella decretazione d’urgenza. Rafforza il principio la sentenza in commento: il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra decreto legge e legge di conversione, imposto dall’articolo 77, secondo comma della Costituzione, è di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra governo, parlamento e presidente della repubblica nello svolgimento della funzione legislativa.