Bimba morì per tonsillectomia, Cassazione: “Informare anche su rischi improbabili”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 12 Dicembre 2013 - 09:22 OLTRE 6 MESI FA
Bimba morì per tonsillectomia, Cassazione: "Informare anche su rischi improbabili"

Bimba morì per tonsillectomia, Cassazione: “Informare anche su rischi improbabili”

ROMA – Anche le conseguenze più infrequenti e straordinarie di un intervento chirurgico vanno spiegate al paziente per l’obbligo del consenso informato. Secondo la sentenza della Cassazione depositata il 12 dicembre un medico non può evitare di avvisare il paziente su tutte le possibili complicazioni basandosi su un “mero calcolo statistico“. Informazioni vanno date dunque anche sulle conseguenze più improbabile, perché i pazienti non siano colti impreparati.

La sentenza si è espressa sul caso di una bimba deceduta nell’ospedale di Terni dopo una tonsillectomia. Intervento ritenuto banale, ma che è costato la vita alla piccola. Il tribunale di Terni aveva già condannato l’Azienda ospedaliera a risarcire i danni ai genitori della piccola “per la mancata acquisizione del consenso informato”, ma la Corte d’appello di Perugia aveva ribaltato il verdetto, negando ogni tipo di risarcimento.

Una sentenza che arriva dopo quella di agosto, dove la Cassazione ha stabilito che un malato che si sottopone ad un operazione deve essere informato e far firmare il modulo di consenso non basta un semplice modulo non può rispondere ed informare correttamente il paziente che prima di finire sotto i ferri ha il diritti di “essere pienamente consapevole” sui rischi e sulle possibili conseguenze negative dell’intervento che affronterà.

Ora a confermare la condanna arriva la sentenza della Cassazione, che stabilisce: “Non è consentito rimettere all’apprezzamento di un sanitario, in forza di un mero calcolo statistico, la valutazione se rendere il paziente edotto o meno dei rischi, anche ridotti, che possano incidere sulle sue condizioni fisiche o, addirittura sul bene supremo della vita”.  La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’appello, e sul caso sarà ora celebrato un nuovo processo.

I giudici hanno evidenziato che “l’obbligo di informazione, che deve essere particolarmente dettagliato al fine di garantire lo scrupoloso rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, non si estende ai soli rischi imprevedibili, ovvero agli esiti anomali, al limite del fortuito”, ma “al di là di tale limite – si legge nella sentenza depositata il 12 dicembre – il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire al paziente, il modo dettagliato, tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire, sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti, tanto da apparire straordinarie, sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento”.

I supremi giudici ricordano quindi che “deve essere riservata al paziente, unico titolare del bene che è oggetto di pericolo per effetto del trattamento operatorio, ogni valutazione comparativa del bilancio rischi/vantaggi, specialmente quando il male da estirpare non sia particolarmente grave, l’intervento operatorio non sia particolarmente urgente, ed i rischi connessi ad esso siano presenti anche se statisticamente eccezionali e di scarso rilievo”.