Perché Sabrina Misseri è rimasta in carcere?

di Antonio Buttazzo
Pubblicato il 26 Maggio 2011 - 12:33 OLTRE 6 MESI FA

AVETRANA (TARANTO) – La Corte di Cassazione accoglie i dubbi della difesa di Sabrina Misseri, che tuttavia rimane in carcere…perché? Quale è il meccanismo giuridico in base a cui , pur riconoscendo il Giudice di Legittimità la fondatezza delle argomentazioni difensive, censurando gli errores in procedendo degli inquirenti, non ha poi tratto la conclusione che la stessa dovesse essere rimessa in libertà?

In tema di misure cautelari , il sistema prevede che le decisioni adottate dal Giudice possano essere sottoposte al vaglio del Tribunale del Riesame, nome tecnico con cui si è soliti chiamare il Tribunale della Libertà, cui è in buona sostanza demandato appunto il riesame di tutta la vicenda.

La valutazione deve riguardare sia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, cui la legge subordina l’adozione di qualsivoglia misura cautelare (quindi non solo il carcere), sia la misura concretamente applicata, che ovviamente dovrà essere quella più idonea a salvaguardare le esigenze delle indagini (l’applicazione della la misura cautelare non è mai un giudizio di colpevolezza).

Il Tribunale della Libertà quindi deve rivalutare gli elementi che hanno portato il giudice ad applicare la misura e ciò di norma avviene (o può avvenire) anche senza che chi presenta ricorso abbia formulato specifici motivi. Questo in teoria, perché in pratica avviene proprio questo.

La decisone del Tribunale della Libertà è poi soggetta ad un ulteriore possibile vaglio davanti al Cassazione ma il procedimento è differente.

Prima di tutto è necessario che il ricorrente (che può essere anche il Pm contro decisioni a lui sfavorevoli) formuli dei motivi obbligatoriamente e cioè indicare quali sono i vizi sostanziali o processuali del provvedimento impugnato.

In secondo luogo, la Corte può decidere di rinviare al Tribunale della Libertà (o ad un Giudice se il ricorso in Cassazione è stato per saltum) per una nuova valutazione degli indizi di colpevolezza , ritenendo , ed è questo il caso di rinvio più frequente , che il provvedimento impugnato risulta sì valido ma che il giudizio si sia formato attraverso una serie di valutazioni degli indizi che necessitano di un ulteriore approfondimento.

È in buona sostanza ciò che è accaduto nel caso di Sabrina Misseri.

La Corte in buona sostanza ha omesso di considerare “possibilità di letture divergenti e di dare adeguate risposte risposte alle obiezioni difensive”: in questo modo ha privilegiato “la scelta dell’opzione investigativa sfavorevole all’indagata” e ciò quindi entra in contrasto con la norma che vuole gli indizi di reità caratterizzati dalla univocità e concordanza.

Tuttavia i giudici hanno ritenuto che questi indizi esistessero e quindi ha rinviato le carte al Tribunale della Libertà per una nuova valutazione: la Corte ha indicato, al tempo stesso, quali sono gli aspetti che necessitano di ulteriore esame.

Naturalmente, non aver scarcerato Sabrina Misseri è indicativo anche del fatto che per quanto contraddittori e carenti, gli indizi esistono e vanno meglio indagati ed esplicitati, altrimenti la Corte altro non avrebbe potuto fare che dichiarare la nullità della misura per l’assoluta insufficienza del quadro indiziario cautelare, con conseguente scarcerazione dell’indagata.

La vicenda torna quindi al Tribunale della Libertà che, in diversa composizione, dovrà dare nuove spiegazioni della decisone adottata, naturalmente tenendo nella debita considerazione i rilievi della Corte di Cassazione a cui in seguito potrà essere chiesto un nuovo giudizio dall’imputato (se la decisione dovesse essere sfavorevole).