Niente cella alle detenute con figli fino a 6 anni: il sì del Senato

Pubblicato il 30 Marzo 2011 - 14:51 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Le mamme che finiscono in carcere con un bambino fino a sei anni di età non dovranno più  stare chiuse in cella, a meno di particolari esigenze cautelari di ”eccezionale rilevanza” come puo’, per esempio, avvenire per i delitti di mafia o per terrorismo. Lo stabilisce la legge approvata in via definitiva dal Senato con il consenso di tutte le forze politiche tranne il Pd che si è astenuto, considerando il provvedimento ancora migliorabile.

Ecco i punti salienti del provvedimento che interessa al momento, secondo i dati del Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria, 42 madri con figli minori di tre anni e 43 bambini.

– FIGLI FINO A SEI ANNI: questa nuova legge porta da tre a sei anni l’eta’ del figlio che puo’ stare con la madre e viene incontro ai disagi psicologici dei bambini che dopo i tre anni venivano allontanati dalle loro mamme e che comunque vivono il disagio dell’ ambiente carcerario anche se 16 carceri in Italia sono attrezzate con asili nido.

– SI PUNTA SUGLI ICAM: in alternativa alla cella si dispone la custodia cautelare negli ”Istituti a custodia attenuata per madri detenute”. Per ora ce n’è uno solo, a Milano è una casa famiglia concepita per i piccoli senza sbarre interne. Possono andarci anche donne incinta o padri, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Sara’ un decreto del ministro della Giustizia a definire le caratteristiche tipologiche delle case famiglia (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza) e l’individuazione delle strutture.

– VISITE AL MINORE INFERMO: Cambiano le regole che disciplinano il diritto di visita al minore infermo da parte della madre detenuta. Il magistrato di sorveglianza, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore, potra’ concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta a visitare il figlio malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso viene concesso dal direttore dell’istituto. Viene poi stabilito il diritto della detenuta o imputata di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita. Il Pd chiedeva di consentire alla madre oltre alla visita in ospedale anche la possibilita’ di assistere al figlio ricoverato.

– ARRESTI DOMICILIARI: Le madri di figli di età non superiore a dieci anni potranno espiare condanne fino a quattro anni presso una casa famiglia protetta; se poi non c’e’ un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e si riscontra la possibilita’ di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo privato o in un luogo di cura dopo aver scontato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.

– ENTRATA IN VIGORE: le disposizioni della nuova legge si applicano dal primo gennaio 2014 in attesa che si realizzino nuovi istituti a custodia attenuata, fatta salva la possibilita’ di utilizzare i posti già disponibili presso l’ Icam esistente.