Cassazione, se il vedovo si risposa ha diritto a meno risarcimenti

Pubblicato il 21 Marzo 2011 - 18:38 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Le nuove nozze del vedovo – o della vedova – fanno bene alle casse delle assicurazioni perchè nel calcolo del risarcimento, per indennizzare della perdita del coniuge deceduto a seguito di incidente stradale, vanno detratti i benefici economici e ‘morali’ che provengono dal nuovo matrimonio.

Lo sottolinea la Cassazione – con la sentenza 6357 – al termine di una causa quarantennale (svoltasi in Abruzzo e in Umbria, dati i tempi giurassici) nella quale a un ingegnere, rimasto vedovo nel 1969 e poi risposatosi altre due volte, è stato limato l’indennizzo per via del terzo matrimonio. Sì, perchè le seconde nozze durarono pochissimo e dunque, l’apporto al complessivo tenore di vita, da parte della seconda moglie, non è stato preso in considerazione.

Mentre la terza sposa, essendo durata più a lungo a fianco dell’ingegnere, ha comunque dato un contributo. Non fosse altro che in termini di collaborazione domestica, contribuendo così ad alleviare il danno per il mancata apporto della defunta nel portare avanti il menage familiare. Da qui il diritto dell’assicurazione a corrispondere un po’ meno a chi non rimane vedovo inconsolabile! “Ai fini della liquidazione dei danni – ha stabilito infatti la Cassazione – subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della ‘compensatio lucri cum damno’, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze”..