Incidente in autostrada a causa del ghiaccio? L’automobilista può chiedere il risarcimento anche al gestore

Pubblicato il 11 Maggio 2011 - 15:43 OLTRE 6 MESI FA

Foto LaPresse

ROMA – L’automobilista che, percorrendo l’autostrada, resta coinvolto in un incidente a causa del ghiaccio sull’asfalto, può chiedere il risarcimento dei danni anche al gestore della stessa autostrada, designato alla custodia di quel tratto autostradale.

La Cassazione dà ragione all’automobilista che, vittima di un incidente, causato da uno slittamento sul fondo stradale ghiacciato, agisce invano per il risarcimento dei danni nei confronti della società concessionaria autostradale. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello gli avevano dato torto ritenendo inapplicabile alla società autostradale l’art. 2051 per l’impossibilità di poter controllare tutta la rete autostradale, senza tuttavia compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto è avvenuto, e senza considerare né la mancanza di segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell’evento, non sia stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.

La Suprema Corte, invece, cancella la sentenza d’appello rinviando alla Corte in base al principio ormai consolidato secondo cui, per le autostrade, destinate per loro natura alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento sull’effettiva “possibilità” del controllo da parte del gestore non può che indurre a ravvisare in capo allo stesso un rapporto di custodia con relativa applicabilità del regime di responsabilità (art. 2051 del codice civile).

Nell’applicazione del principio occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio. Mentre nel primo caso l’uso generalizzato e l’estensione della rete costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, nel secondo deve configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.