Lavoro: la 626 è un “lusso”? In realtà è stata abrogata due anni fa, ora c’è il testo unico sulla sicurezza

Pubblicato il 26 Agosto 2010 - 15:52 OLTRE 6 MESI FA

Un operaio a lavoro

La legge 626 per la sicurezza sui luoghi di lavoro citata ieri dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, è in realtà già stata abrogata e, in buona parte, è confluita nel nuovo testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81. Il Dlgs è stato inoltre successivamente integrato da un nuovo Dlgs (il numero 106 del 3 agosto 2009) che contiene – recita il titolo – ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le nuove norme sono entrate in vigore il 20 agosto 2009. Ma non saranno le ultime: la materia è infatti estremamente complessa e molti sono i tentativi di modificarla.

Ad esempio, con l’ultima manovra economica, è stato introdotto il principio che il rischio da ‘stress lavoro-correlato’ non viene riconosciuto ai dipendenti pubblici. Il Testo Unico comunque si applica a tutti coloro che hanno una partita iva, e il titolare (o amministratore) ha un’altra persona (oltre lui) che svolge, anche una tantum o occasionalmente, anche gratis, un qualunque tipo di lavoro per conto di quella partita iva. Con questa definizione si possono includere tutte le situazioni in cui i titolari sono 2 o più. La ‘ratio’ del nuovo testo unico ora in vigore è di riunire ed armonizzare le varie norme contenute in numerose normative (in tutto una decina) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tutto nel tentativo di attualizzare le norme alle novità intervenute nel sistema dell’organizzazione del lavoro. Il nuovo testo è composto da 306 articoli suddivisi in titoli: si va dall’individuazione dei soggetti responsabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro fino alle misure per l’individuazione dei potenziali rischi ed alla loro gestione. Vengono inoltre individuate le sanzioni in caso di inadempienza. Al decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi. Ma il decreto non ha una particolare ‘forza’: la materia della sicurezza è infatti una competenza esclusiva delle regioni.

Così, nel caso in cui una regione legiferi in modo diverso al decreto legislativo le norme di quest’ultimo verrebbe a decadere. Molte le novita’ introdotte con il decreto correttivo e molti anche i ‘rimandi’ a nuovi provvedimenti che dovrebbero essere emanati entro fine anno dal ministero del lavoro, come la disciplina specifica per alcune particolari categorie (ad esempio le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato della protezione civile compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco).

Novità vengono introdotte anche per quanto riguarda il lavoro nero. Si prevedono, ad esempio, provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita’ imprenditoriale interessata dalle violazioni quando si riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Si aggiornano inoltre le sanzioni a carico delle figure responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro.