Sarah Scazzi, Misseri e Cosma nei guai: si appesantiscono gli indizi a loro carico

Pubblicato il 23 Marzo 2011 - 19:41 OLTRE 6 MESI FA

AVETRANA (TARANTO) – A carico di Carmine Misseri e di suo nipote Cosimo Cosma ”il quadro indiziario, rispetto al momento dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, si è aggravato ulteriormente” dopo gli interrogatori di garanzia e in seguito ai documenti prodotti dalla pubblica accusa in sede di discussione. E’ quanto scrivono, tra l’altro, i giudici del Tribunale del Riesame di Taranto nelle motivazioni dell’ordinanza con la quale il 10 marzo scorso hanno scarcerato i due indagati, accusati di aver aiutato Michele Misseri nel sopprimere il cadavere di Sarah Scazzi.

Carmine Misseri e Cosimo Cosma sono stati scarcerati perché sono cessate, secondo i giudici, le esigenze di custodia cautelare. Attraverso una conversazione intercettata il 16 novembre 2010 dagli inquirenti tra Carmine Misseri e la moglie Anna Lucia Pichierri, nella quale l’uomo dice esplicitamente che il nipote avrebbe aiutato lo zio Michele a gettare il cadavere di Sarah nella cisterna, i giudici del Riesame pervengono anche a due considerazioni.

La prima è che Cosma ”aveva aiutato lo zio Misseri Michele nelle operazioni di occultamento del cadavere della Scazzi”; la seconda è che ”soltanto colui il quale aveva altresì concorso nel reato – ovvero Misseri Carmine – poteva fare una simile affermazione”. Per i giudici, inoltre, Carmine Misseri e Cosimo Cosma hanno fornito alibi falsi agli inquirenti ”sin da quando erano stati formalmente escussi come persone informate sui fatti”.

Tuttavia, hanno aggiunto i giudici del Riesame, non sussiste ”pericolo di inquinamento probatorio” da parte di Carmine Misseri e di Cosimo Cosma, così come prospettato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale Martino Rosati, in base alla quale i due indagati vennero arrestati il 23 febbraio scorso.

”Troppo generica e quindi contrastante con la concretezza del pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova” viene ritenuta dai giudici l’indicazione a tale proposito, da parte del gip, della ”dimensione pubblica e mediatica di fatto incontrollabile assunta dalla vicenda giudiziaria”.

Relativamente a Cosma, poi, il Tribunale del Riesame, pur confermando che abbia fornito un alibi falso, scrive che ”sebbene ricorra il requisito della concretezza, è venuto meno quello della attualità”. E ciò perché ”le prove dell’assoluta falsità dell’alibi” fornito da Cosma ”risultano oramai oggettivamente cristallizzate” attraverso le intercettazioni ambientali e i tabulati telefonici.