Sì ai telefonini in classe, voti pubblici e divieto di telecamere: le nuove regole della privacy a scuola

Pubblicato il 20 Settembre 2010 - 19:27 OLTRE 6 MESI FA

Voti delle interrogazioni e dei compiti in classe visibili a tutti, telefonini ammessi in classe, niente telecamere a circuito chiuso nelle scuole, impossibilità di comunicare il rendimento degli studenti alle aziende senza il loro consenso. Ecco i punti fondamentali del nuovo vademecum dal titolo “La privacy tra i banchi di scuola” emesso dall’Autorità garante della privacy. Poche regole che stabiliscono dei paletti nel riconoscimento di ciò che è o non è violazione della privacy tra i banchi di scuola.

Regola numero uno disposta dal vademecum è che tutti i voti, siano essi dei compiti in classe o degli scrutini, devono essere “trasparenti” e quindi “pubblici” ovvero visibili. “Non esiste – scrive l’Autority della privacy  – nessuna norma che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini e degli esami, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza”.

Via libera all’utilizzo dei telefonini in classe, ammesso che li si usi per “scopi personali”. Ma con una postilla: gli istituti scolastici hanno la facoltà di limitare l’uso o il possesso dei telefoni cellulari in aula nelle ore di lezione. “L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini – si legge nel vademecum – è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali” e sempre nel rispetto “della dignità delle persone coinvolte. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la facoltà di regolare o inibire” l’utilizzo di tali strumentazioni “all’interno delle aule o delle scuole”.

Altro punto stabilito dall’autority è il divieto di riprendere attraverso telecamere gli alunni: “L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire la riservatezza degli alunni – spiega il Garante – In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono soltanto negli orari di chiusura degli istituti”. L’Autorità della privacy stabilisce anche che “non commette violazione della privacy il docente che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale e familiare”. Le scuole, inoltre, senza il preventivo assenso degli interessati non possono comunicare a privati i risultati del rendimento scolastico degli alunni e hanno sempre l’obbligo di informare gli alunni sull’utilizzo dei dati personali di cui dispongono.