Testamento biologico, ecco il testo al vaglio alla Camera

Pubblicato il 12 Gennaio 2011 - 20:20 OLTRE 6 MESI FA

Il disegno di legge sul testamento biologico è arrivato alla Camera un anno e mezzo fa, dopo essere stato approvato dal Senato il 26 marzo 2009.

E aspetta da oltre sei mesi i pareri delle altre commissioni competenti, dopo essere stato licenziato dalla commissioni Affari Sociali il 12 maggio, che ha dato l’ok al testo con 19 emendamenti. Tra le modifiche principali rispetto al provvedimento uscito da Palazzo Madama, quella che prevede la sospensione solo in casi eccezionali di nutrizione e idratazione artificiale anche per chi si trova in situazione di fine vita, e non più solo in stato vegetativo permanente.

Ad oggi il disegno di legge è ancora in attesa dei pareri delle commissioni Giustizia, Affari Costituzionali mentre la commissione Bilancio ha espresso il suo sì con alcuni paletti. Nella relazione, arrivata nelle scorse settimane, si evidenzia che alcune delle norme che esso contiene sono onerose: un aspetto che potrebbe dunque rallentare ulteriormente l’iter della legge, visto che le ristrettezze di bilancio non permettono al governo di varare leggi che prevedano nuovi e significativi oneri di spesa.

Ecco in sintesi il testo che dovrebbe arrivare in Aula a Montecitorio, salvo ulteriori modifiche se saranno richieste nei pareri delle altre commissioni:

– NUTRIZIONE: L’alimentazione e l’idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente non è più in grado di assimilarle e quando ”le medesime risultino non più efficaci”

– SOLO DAT: sarà valida solo la dichiarazione anticipata di trattamento espressa nelle forme previste dalla legge. Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volonta’ della persona.

– LEA: Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita ”l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare” prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza.

– FIDUCIARIO: In assenza della nomina di un fiduciario, la dat prevede che i compiti previsti dallo stesso fiduciario ”saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, Ndr) indicati dal Codice Civile.

– MEDICO: Le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento rimangono non vincolanti per il medico curante.