Cambio sesso all’anagrafe? Non serve l’operazione: sentenza

di Edoardo Greco
Pubblicato il 10 Novembre 2015 - 11:25 OLTRE 6 MESI FA
Cambio sesso all'anagrafe non serve l'operazione: sentenza

Cambio sesso all’anagrafe non serve l’operazione: sentenza

ROMA – Per cambiare sesso sul documento d’identità non serve un’operazione: dopo la sentenza della Cassazione, arriva anche la pronuncia della Corte Costituzionale. Una buona notizia per tutti quei cittadini italiani che hanno intrapreso un percorso di transizione per cambiare sesso.

Per chi una donna che vuole risultare maschio all’anagrafe, o per un uomo che vuole essere indicato come femmina sul documento, non sono necessari una “pericolosa operazione chirurgica” o “trattamenti clinici altamente invasivi”. Prevale il diritto alla salute. Spiega Antonio Ciccia Messina su Italia Oggi:

Per cambiare sesso all’anagrafe non è obbligatoria l’operazione chirurgica. La Corte costituzionale, con una pronuncia di infondatezza della questione di costituzionalità (sentenza 221 depositata ieri), salva l’articolo 1 della legge 164/1982, ai sensi del quale la rettificazione del sesso si fa «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

In sostanza ci vuole la modificazione dei caratteri sessuali, ma la legge non pretende che gli interessati si espongano a pericolose operazioni chirurgiche. Il giudice che ha sollevato la questione, chiamato a decidere sul caso di una donna che intendeva rettificare il proprio sesso in quello maschile, partiva dalla diversa convinzione (smentita dalla Consulta) secondo la quale la rettificazione anagrafica sarebbe stata comunque subordinata a trattamenti clinici altamente invasivi.

Eppure, nota la sentenza, nella legge non c’è un riferimento specifico alle modalità (chirurgiche, ormonali, o conseguenti a una situazione congenita), attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali.
Se così è, allora non è vero che la legge richiede inderogabilmente il trattamento chirurgico. Di operazione chirurgica soggetta ad autorizzazione del giudizio «quando risulta necessario» parla, però, l’articolo 31 del dlgs 150/2011.

La Corte costituzionale spiega che anche questa disposizione non impone l’intervento, che deve essere autorizzato solo nei casi in cui il singolo rifiuta il proprio sesso anatomico.

Prevale il diritto alla salute e il trattamento chirurgico non è un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, solo un possibile mezzo per ottenere un pieno benessere psicofisico. L’operazione, attesta la Consulta, è, dunque, solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. Da qui ne discende che la legge 164/1982 non è censurabile per violazione dei principi costituzionali.

Spetta, quindi, al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Attenzione, però, questo percorso di cambiamento deve riguardare sia gli aspetti psicologici e comportamentali sia gli aspetti fisici che concorrono a comporre l’identità di genere.