Cairo prosciolto: nessuna offesa agli arbitri dopo Torino-Juventus

di Andrea Pelagatti
Pubblicato il 22 Febbraio 2019 - 20:32 OLTRE 6 MESI FA
Cairo prosciolto: nessuna offesa agli arbitri dopo Torino-Juventus

Cairo prosciolto: nessuna offesa agli arbitri dopo Torino-Juventus. Foto ANSA/FLAVIO LO SCALZO

TORINO – Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il deferimento e prosciolto Urbano Cairo ed il Torino per le dichiarazioni rilasciate dopo il derby perso di misura contro la Juventus. Urbano Cairo si era espresso in questi termini durante un intervento a Radio anch’io – Rai Radio 1: “Quando affrontiamo la Juventus abbiamo una tradizione molto sfortunata, e gli ultimi episodi dimostrano che la sudditanza arbitrale nei confronti delle grandi del campionato c’è ancora”.  

Urbano Cairo prosciolto, nessuna offesa agli arbitri

La sentenza con le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale. “Nella prima si parla di sfortuna collegata a situazioni incredibili, ma non imputate ad alcun soggetto. Nella seconda, poi, non si afferma tout court l’esistenza di “sudditanza arbitrale” nei confronti delle grandi del campionato ma, alla domanda sul rischio della persistenza di un ipotetica “sudditanza psicologica” nei confronti delle grandi, si risponde con un laconico “Mah, penso di si” senza ulteriori commenti. L’espressione, evidentemente dubitativa, più che la manifestazione di una certezza, manifesta, al più, un probabile dubbio sul rischio di una tale evenienza, peraltro accompagnata, in disparte i presunti torti e/o errori che dir si voglia subiti, dalla riconosciuta manifesta superiorità della Juventus”.

Il tribunale ha invece condannato Pantaleo Corvino, con una squalifica di due mesi e 20 giorni più un’ammenda di 3 mila euro; ammenda di 14 mila euro per la società viola, che ha patteggiato. Corvino era stato deferito “in quanto, eludendo il vincolo di giustizia, presentava una denuncia-querela nei confronti di altro tesserato Figc e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio federale; e per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva”.