Calcio, diritti tv: le cinque big all’Alta Corte: “Inibire esecuzione della delibera”

Pubblicato il 12 Maggio 2011 - 18:10 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – La partita giuridica sulla ripartizione dei diritti tv tra le 5 big (Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli) e le societa’ medio-piccole sembra non finire mai. I legali delle 5 grandi hanno infatti presentato nel pomeriggio di giovedì 12 maggio un’integrazione al ricorso (peraltro accolto, sebbene ancora senza pubblicazione di motivazioni, dall’Alta corte di giustizia del Coni) contro la delibera dell’assemblea di Lega che affidava a tre istituti demoscopici l’ individuazione di nuovi bacini di utenza.

Nell’integrazione presentata oggi si chiede tra l’altro di inibire qualsiasi atto esecutivo di quella delibera, votata mercoledì anche dal Consiglio di Lega con il voto decisivo del presidente uscente Maurizio Beretta.

La nuova mossa delle cinque ‘grandi’ di serie A contro la delibera della Lega è stata confermata dal Coni che in un comunicato informa che ”la difesa delle società  Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma ha depositato in data odierna i motivi aggiunti al ricorso ex art. 3, comma 1, lett. c) del Codice dell’Alta Corte, presentato il 9 maggio dalle suddette società nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di tutte le altre società di Serie A e della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Nell’atto depositato, si chiede ”all’Alta Corte, ad integrazione del provvedimento cautelare già emesso, di sospendere in via cautelare con decreto presidenziale, emesso inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza collegiale, l’efficacia della delibera dell’Assemblea della LNP Serie A del 15 aprile 2011 e/o comunque l’efficacia della deliberazione consiliare dell’11 maggio 2011 che da essa deriva e consegue; di inibire qualsiasi atto esecutivo della stessa e, altresì, l’adozione di ogni altra delibera assembleare o consiliare che abbia oggetto identico o analogo a quella del 15 aprile 2011; di adottare ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare l’effettività  del provvedimento già adottato e dei provvedimenti adottandi a tutela delle società ricorrenti e a salvaguardia dei diritti della minoranza”.