MILANO – La norma riportata nell’articolo 11 del Codice di Giustizia sportiva, che sanziona i comportamenti discriminatori, si può modificare?
Bisognerà vedere cosa scaturirà dal dibattito, anche sul piano politico, fra Lega Calcio e Federcalcio. C’è una più meticolosa ricerca di fattispecie diverse nella norma italiana rispetto a quella europea. Un’offesa può essere considerata un insulto razziale?
Regola Uefa: l’articolo 14 del Codice di disciplina dell’Uefa, approvato dal Comitato esecutivo nel maggio del 2013 e dunque in vigore da questa stagione, recita che “vanno difese dignità personale e origine etnica“.
“Qualsiasi persona (…) che insulta la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone in qualsiasi modo, anche per motivi di colore della pelle, razza, religione, origine etnica, va incontro ad una sospensione della durata di almeno dieci partite o per un determinato periodo di tempo, o a qualsiasi altra sanzione adeguata”
Regola italiana: invece l’articolo 11, al comma 1, del Codice di Giustizia sportiva italiano, recentemente modificato proprio in virtù delle modifiche apportate dall’Uefa, recita che sarà “punito anche l’insulto d’origine territoriale“.
“Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.