Spaccarotella: perché quello di Sandri fu omicidio volontario e non colposo

Pubblicato il 14 Febbraio 2012 - 18:48 OLTRE 6 MESI FA

Gabriele Sandri

ROMA, 14 FEB – Si muove sul filo sottile della teoria giuridica ”dell’accettazione del rischio” la decisione con la quale il poliziotto Luigi Spaccarotella è stato definitivamente condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per l’uccisione del tifoso laziale Gabriele Sandri, avvenuta l’11 novembre 2007 nell’area di servizio Badia al Pino, vicino ad Arezzo.

La Cassazione ha concordato con la decisione della Corte d’assise d’appello di Firenze, che aveva dichiarato il poliziotto colpevole di omicidio volontario per dolo eventuale, modificando la sentenza di primo grado della corte d’assise di Arezzo, che aveva, invece, qualificato il fatto come omicidio colposo aggravato da colpa cosciente ed aveva inflitto una pena più lieve (sei anni di reclusione). Proprio la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, applicata al caso specifico e con scelta finale per il primo (in difformità dalle valutazioni fatti dai giudici aretini), ha catalizzato, nei tre gradi di giudizio, le discussioni di accusa e difesa, e probabilmente, anche la discussione finale, in camera di consiglio, da parte della Cassazione.

Tutti i giudici sono partiti dalla considerazione che l’agente Spaccarotella, nel momento in cui impugnò l’arma e decise di sparare, mise in conto la concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo. Muovendo da questa premessa, comune sia al dolo eventuale sia alla colpa cosciente, i giudici di primo e secondo grado hanno distinto tra le due fattispecie.

Per dichiarare il dolo eventuale, i giudici di secondo grado, e ora anche quelli della Cassazione, hanno dovuto ritenere che il poliziotto avesse fatto seriamente i conti con la possibilità di colpire il gruppo di tifosi laziale che era dall’altra parte dell’autostrade e, nonostante ciò, avesse deciso comunque di sparare.

Per ritenere la colpa cosciente, i giudici avrebbero dovuto, invece, ritenere – come avevano fatto i giudici di primo grado – che Spaccarotella, pur avendo deciso di sparare, in realtà confidasse nel fatto che comunque non avrebbe colpito i tifosi.

Due esempi scolastici spiegano la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente: – dolo eventuale: un uomo, disturbato da ragazzi che schiamazzano in strada, lancia contro di loro dal balcone della propria abitazione una bottiglia di vetro, pur prevedendo possibili ferimenti e colpendo di fatto un ragazzo; – colpa cosciente: un uomo, effettuando un sorpasso automobilistico in una curva pericolosa, ha ben presente la possibilità di provocare uno scontro; facendo leva, però, sulla conoscenza della strada e sulla sua abilità di guidatore, egli si convince di poter in ogni caso evitare l’incidente che, tuttavia, si verifica.

Nel caso di Spaccarotella, la scelta della corte d’assise di Arezzo era stata per la colpa cosciente, con affermazione del reato di omicidio colposo e non di omicidio volontario; quella della corte d’assise d’appello di Firenze, ora condivisa dalla Cassazione, è stata invece di dolo eventuale, con affermazione del più grave reato di omicidio volontario e conseguente pena più severe rispetto a quella di primo grado.