“La Fattoria”, bestemmia nell’edizione del 2005. Tar conferma la multa da 20mila euro

di Redazione Blitz
Pubblicato il 22 Febbraio 2018 - 16:02 OLTRE 6 MESI FA
Il reality "La Fattoria"

Il reality “La Fattoria”

ROMA – Il Tar del Lazio ha confermato la sanzione da 20mila euro a RTI  per una bestemmia andata in onda in diretta tv durante l’edizione del 2005 del reality “La Fattoria”. Il Tar ha respinto un ricorso proposto dall’emittente televisiva.

L’Autorità applicò la sanzione ritenendo che la bestemmia pronunciata, oltre ad essere offensiva della sensibilità religiosa dei telespettatori, era stata idonea (anche in relazione all’orario di trasmissione) “a suscitare nei minori in ascolto la legittimazione all’uso di un linguaggio blasfemo”; che la stessa bestemmia fosse stata pronunciata nell’ambito di un reality seguito da una larga fascia di pubblico, e senza che l’organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni del genere.

Per il Tar “la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare lo sviluppo morale e psichico dei minori in ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in essa. Tale idoneità, poi, deve essere valutata anche con riferimento al contesto in cui si è verificato l’episodio in quanto la pronuncia di una bestemmia veicolata dal mezzo televisivo, caratterizzato di per sé da alta diffusività, comporta il concreto rischio di una legittimazione ad usare nel linguaggio comune tali espressioni non commendevoli, rischio nella fattispecie aggravato dal fatto che la frase è stata proferita nell’ambito di un reality show ovvero di un programma seguito da una larga fascia di pubblico, anche minore”.

In più, “anche l’orario in cui l’episodio si è verificato, le 22,40, è stato correttamente valorizzato dall’Autorità ai fini della concreta pericolosità della condotta”. Rispondendo, poi, alla censura che segnalava l’omesso accertamento del fatto che l’infrazione contestata fosse riconducibile “alla condotta cosciente e volontaria e ad un’azione soggettivamente rimproverabile e, comunque, colposa dal momento che nulla avrebbe potuto lasciare supporre la pronuncia della bestemmia”, i giudici hanno ritenuto che “la pronuncia di un’espressione di turpiloquio gratuita ed offensiva del sentimento religioso non ha i caratteri di una ‘sortita’ imprevedibile e ciò anche tenuto conto della natura del programma in cui l’episodio si è verificato” e l’episodio “avrebbe dovuto essere oggetto di idonee misure preventive”.