Immigrazione: per il Tar un ex pusher va automaticamente espulso, anche se ha famiglia

Pubblicato il 10 Marzo 2010 - 18:11 OLTRE 6 MESI FA

Lo straniero condannato per fatti di droga deve essere espulso anche se ha famiglia, ha un lavoro e ha commesso il reato molto tempo prima: lo ha ribadito il Tar del Piemonte nel respingere il ricorso di un marocchino di 29 anni al quale, nel 2008, la questura di Torino aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

A carico di Y.T., infatti, risultava una condanna a tre anni pronunciata l’anno prima dal tribunale di Busto Arsizio (Varese). Il marocchino è arrivato in Italia nel 2002 insieme ai genitori (regolari) e, in seguito, si è  ricongiunto con la propria moglie, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Inutilmente, nel ricorso, ha spiegato di aver commesso quel reato quando era più giovane e di avere «operato una concreta revisione critica del proprio comportamento», tanto che il tribunale di sorveglianza gli ha concesso, invece del carcere, l’affidamento in prova ai servizi sociali. I giudici amministrativi hanno fatto presente che la legge 286 del 1998 (la cosiddetta legge Turco-Napolitano sull’ immigrazione) stabilisce che «non è ammesso in Italia lo straniero condannato per reati inerenti gli stupefacenti».

Si tratta, come si legge nella sentenza, di un “impedimento automatico” che rende addirittura superflue le valutazioni delle forze dell’ordine sulla personalità dello straniero. La questura torinese, nel corso della causa, aveva fatto presente che lo spaccio di droga «ha attualmente assunto, in modo particolare in questo contesto territoriale, carattere di situazione pericolosa per la sicurezza e l’ordine pubblico, tanto che in alcuni quartieri cittadini tale fenomeno ha provocato la reazione degli abitanti consistita in manifestazioni e nella nascita di comitati spontanei».