Omicidio stradale: pene per guida pericolosa, alcol, fuga…

di redazione Blitz
Pubblicato il 2 Marzo 2016 - 15:15| Aggiornato il 3 Marzo 2016 OLTRE 6 MESI FA
Omicidio stradale diventa reato: dove, come, quando

Omicidio stradale diventa reato: dove, come, quando

ROMA – L’omicidio stradale avrà le sue pene da scontare. Il 2 marzo, il governo ha infatti chiesto e ottenuto la fiducia sul disegno di legge che prevede pene più severe per chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza oppure abbia commesso gravi violazioni al codice della strada: eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni al semaforo, sorpassi, inversioni rischiose. Per i pirati della strada scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato, dove il governo ha posto la fiducia incassando 149 voti favorevoli, 3 no e 15 astensioni (tra cui il gruppo di Ala).

Quindi, d’ora in poi ecco cosa cambia, come e quando la pena sarà esemplare:

STATO DI EBBREZZA E GUIDA PERICOLOSA – Si parte dalla pena già in vigore, da 2 a 7 anni per l’ipotesi base: chi uccide violando il codice della strada. La sanzione si inasprisce per chi guida in stato di ebrezza: con un tasso alcolico oltre 1,5 grammi per litro o sotto effetto di droghe si rischiano dagli 8 ai 12 anni di carcere. Da 5 a 10 anni per chi invece ha un tasso alcolemico inferiore ma comunque superiore a 0,8 g/l. La stessa pena per chi compie gravi violazioni della strada.

LESIONI STRADALI – Pene più severe anche per chi non uccide ma procura lesioni alle altre persone coinvolte nell’incidente. Sempre se chi guida è ubriaco o drogato, si rischiano da 3 a 5 anni per lesioni gravi, da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il conducente ha bevuto ma non è ubriaco (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose si rischia il carcere da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi. Da 2 a 4 anni per le gravissime.

PIRATA DELLA STRADA – Se il conducente fugge dopo il sinistro scatterà invece inesorabile un aumento di pena da un terzo a due terzi. La pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per omicidio e 3 anni per lesioni. Sono previste ulteriori aggravanti se le vittime sono più di una o se si è alla guida senza patente o assicurazione. Diminuita invece fino alla metà la pena se l’incidente non è conseguenza esclusiva dell’azione del colpevole.

RITIRO DELLA PATENTE – Sia in caso di condanna che di patteggiamento sarà automaticamente revocata la patente. Per riaverla bisognerà attendere 15 anni per omicidio o 5 anni per lesioni. Il termine aumenta nelle ipotesi più gravi: in caso di omicidio con fuga dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora il conducente fosse in possesso di patente di guida straniera, anziché la revoca scatta l’inibizione a guidare su suolo italiano per lo stesso periodo di tempo.

ARRESTO E PRESCRIZIONE – Raddoppiano i termini di prescrizione. Mentre è obbligatorio l’arresto in flagranza solo nel caso più grave: ubriachezza pesante o droga. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Espressamente escluso per lesioni, se il conducente si è fermato a prestare soccorso.

MEZZI PESANTI – L’ipotesi più grave di omicidio stradale si applica ai camionisti e agli autisti di bus anche in presenza di un tasso alcolemico modesto, sopra gli 0,8 g/l.