Lodo Mondadori: giudici accolgono consulenza sulle azioni richiesta da Fininvest

Il provvedimento della Corte d’Appello civile non accoglie la richiesta avanzata dalla Fininvest di effettuare una consulenza sulla congruità del prezzo di mercato stabilito per le azioni Mondadori nel 1991, e utilizzato per stabilire se Cir abbia subito un danno o meno.

I giudici hanno disposto invece d’ufficio la “consulenza tecnico-collegiale” che si discosta dunque da quanto chiesto dai rappresentanti Fininvest alla prima udienza della causa di secondo grado, lo scorso 23 febbraio.

La consulenza disposta serve a stabilire, si legge nel provvedimento, “se e quali variazioni dei valori delle società e delle aziende oggetto di scambio fra le parti siano intervenuti tra il giugno del 1990 e l’aprile del 1991, con riguardo agli andamenti economici delle stesse e di evoluzione dei mercati dei settori di riferimento”.

Per rispondere a tale quesito sono stati nominati come consulenti il professor Luigi Guatri, ex rettore dell’università Bocconi di Milano; Maria Martellini, docente di Economia all’università di Brescia; e Giorgio Pellicelli, ordinario alla facoltà di Economia di Torino.

In primo grado la Cir si era vista riconoscere un risarcimento da parte della Fininvest per 750 milioni di euro a garanzia della quale era anche stata depositata una fidejussione bancaria di 800 milioni.

Nel provvedimento della Corte d’Appello civile di Milano si legge che “l’istanza di Ctu formulata dall’appellante Fininvest – finanziaria di investimento spa – non appare conferente con le domande di causa che prospettano e chiedono il risarcimento del danno patrimoniale come rapportabile non all’eventuale convenienza o meno della transazione, bensì al mutamento delle posizioni negoziali dei contraenti, in tesi cagionato dalla sentenza” del 24 gennaio 91 della corte d’appello di Roma.

I giudici hanno inoltre ritenuto che “il diverso tema delle eventuali variazioni di valore dei beni oggetto di scambio tra le parti, asseritamente intervenute tra la data della proposta Fininvest” del 19 giugno 1990 “e quella della transazione conclusiva” avvenuta il 24 aprile 91 “é stato prospettato da parte della convenuta già tempestivamente in primo grado”.

Inoltre nell’ ordinanza si considera che “tale tema, che peraltro non costituisce eccezione in senso proprio ma mero argomento difensivo è oggetto di espressa censura di appello, che indica specifiche ipotesi di variazioni di valore dei beni scambiati, intervenute nel periodo in questione”.

Quindi i giudici della seconda Corte d’Appello civile hanno ritenuto necessario ai fini della decisione disporre d’ufficio una consulenza tecnica che accerti ed eventualmente quantifichi dette variazioni con particolare riferimento alle prospettate mutazioni dei valori delle aziende e società oggetto di scambio e dell’andamento del mercato dei settori di riferimento” fra il giugno del 1990 e l’aprile del 1991 quindi tra l’inizio delle trattative e la transazione finale che portò alla spartizione della casa editrice di Segrate.

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