Scudo fiscale, la casa all’estero va dichiarata nel modello Unico. La normativa esclude i beni provenienti da Svizzera e San Marino

Pubblicato il 10 Ottobre 2009 - 14:20 OLTRE 6 MESI FA

La casa acquistata all’estero anche per solo uso di vacanza andrà indicata nella dichiarazione Unico non solo se produce redditi imponibili in Italia ma anche “se la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale”. Stesso discorso vale anche per tutti gli altri beni patrimoniali, come yacht, quadri di valore o gioielli. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella Circolare sullo scudo fiscale.

Nella stessa circolare, si sono anche precisazioni su chi possiede beni in Svizzera, nella Repubblica di San Marino o nel principato di Monaco: non potrà regolarizzarli attraverso lo scudo fiscale, ma è previsto soltanto l’obbligo di rimpatrio. I tre Stati non risultano infatti nella lista dei 36 paesi dai quali è consentito regolarizzare attività compilata dall’Agenzia.

Possono essere quindi regolarizzate, spiega la circolare, solo le attività detenute in Stati con i quali vige un effettivo scambio di informazioni: non solo quindi i paesi Ue ma anche quelli extra Ue che rispettano gli standard fissati in merito dall’Onu e dall’Ocse.

Chi detiene, ad esempio, beni in un Paese considerato non in linea con i requisiti Onu/Ocse, come ad esempio il Liechtenstein, potrà effettuare solo il rimpatrio. La lista dell’Agenzia dell’Entrate comprende: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Ungheria.