Diritto di critica, Blitz contro Camporese (Inpgi), giudice: articolo aspro e sferzante ma non offensivo

Diritto di critica esercitato correttamente, Blitz criticò Camporese presidente Inpgi, giudice: diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione, articolo aspro e sferzante ma non offensivo

di Redazione Blitz
Pubblicato il 3 Aprile 2022 - 08:32 OLTRE 6 MESI FA
Diritto di critica, Blitz contro Camporese (Inpgi), giudice: articolo aspro e sferzante ma non offensivo

Diritto di critica, Blitz contro Camporese (Inpgi), giudice: articolo aspro e sferzante ma non offensivo

Diritto di critica. Il tribunale civile di Roma ha riconosciuto la correttezza di un articolo di Blitzquotidiano che criticava Andrea Camporese, ex presidente dell’Inpgi, l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani.

Per il giudice Silvia  Albano, l’autore dell’articolo, ha lecitamente esercitato il diritto di critica garantito dall’articolo 21 della Costituzione, rimanendo nei limiti di continenza e interesse generale definiti di recente dalla Corte di Cassazione. Blitz era difeso dagli avvocati Antonio Buttazzo e Maurizio Polito.

Camporese aveva chiesto a Blitz 100 mila euro fra danni, annessi e connessi, in una causa civile per diffamazione.

L’articolo di Blitz, insieme con altre considerazioni sempre riferite ai comportamenti dell’allora presidente dell’Inpgi, aveva biasimato il fatto che Camporese non si fosse dimesso da presidente dell’Inpgi al momento del rinvio a giudizio, nel 2015, in un processo complicato di soldi).
Il processo si è concluso nel 2017, con soddisfazione di tutti, con la assoluzione per Camporese. Per il tribunale penale di Milano le accuse mosse a Camporese, per le quali il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi di carcere, non erano sostenute da “testimoni e documenti”. Vedasi la motivazione della sentenza. 
Assolto, Camporese ha citato Blitzquotidiano in giudizio. Il giudice Silvia  Albano ha respinto la richiesta di danni perché l’articolo “costituisce  legittima espressione del diritto cli cronaca e di critica”.                                                         

Anche se i toni dell’articolo erano “effettivamente  aspri  e sferzanti, non  può  non  ritenersi legittima in quanto espressione del  diritto  di  libera manifestazione   del   pensiero  su   questioni  di   indubbia  rilevanza   pubblica”. L’articolo,  che, ricorda il giudice,  “riporta in  fine  le dichiarazioni dello  stesso attore in  ordine alla  notizia di chiusura delle indagini”,  “risulta”  anche rispettare ” il  requisito della  continenza, non essendovi  alcun    commento  gratuitamente  offensivo   in   ordine  alla  persona” di Camporese.

Avverte la giudice Albano:

“Nell’ambito della   cronaca  giudiziaria non  può   ricorrere  il  limite   della verità oggettiva  della  notizia. Il   limite   della   verità  della   cronaca  giudiziaria  deve atteggiarsi come  fedele  corrispondenza della narrazioné al contenuto degli  atti  e degli  accertamenti processuali compiuti dalla  magistratura nel  momento in cui  la notizia viene  diffusa   e non  già  a quanto   in  seguito  verrà accertato (cfr.  Cass 23/l/99,  23/2/98). Non  può  rilevare,  pertanto, nel  caso  di  specie  che  l’attore  sia stato successivamente assolto dal Tribunale”.

Né,  prosegue il magistrato, “possono censurarsi le  considerazioni critiche svolte   dall’autore  dell’articolo nel  legittimo esercizio della  libertà di manifestazione del  pensiero sancita dall’art. 21  della Costituzione, che “costituisce un  pilastro  dello  stato  democratico”.

“La  critica  è per sua  natura  sempre  soggettiva, pertanto  le  opinioni   riportate “dal convenuto  nell’articolo  possono essere  senz’altro  criticabili  o  effettivamente sferzanti, ma  ciò  non  toglie  che  siano opinioni che possono essere legittimamente espresse”.