Genitori separati: il tormento delle spese straordinarie

di Simona Napolitani
Pubblicato il 27 Marzo 2014 - 06:00| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA

Genitori separati: il tormento delle spese straordinarieROMA – Le spese straordinarie costituiscono un tema assai difficile e tormentato tra i genitori separati o divorziati, o, comunque, tra i partner separati che hanno avuto dei figli al di fuori del matrimonio. Le spese straordinarie non sono individuate e regolamentate dal legislatore, per cui si è dato ampio spazio all’intervento della magistratura ed i profili, su ci si discute, sono tanti e complessi: le spese straordinarie vanno preventivamente concordate? Quali sono le spese straordinarie? Come vanno pagate? Chi le decide? Come si agisce se l’altro genitore non restituisce la quota di sua spettanza? Come vanno ripartite? Tanti gli interrogativi e tanti i conflitti.

Come di consueto, in assenza del legislatore è la magistratura che provvede a colmare le lacune normative, per cui sul punto varie sono le pronunce che si sono susseguite. In tema, il Tribunale di Roma ha reso due significative sentenze: una prima decisione ha affermato che “ le spese straordinarie relative ai figli ed inerenti all’istruzione, alla salute ed alle esigenze ludico-sportive dovranno essere tutte previamente concordate salvo che per le spese di ordine urgente o per i casi di irreperibilità dell’altro genitore; con la precisazione che:

a) per “spese straordinarie” devono intendersi quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole ( a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive agonistiche, viaggi studio);

b) rientrano nel concetto di spese straordinarie anche quelle concernenti eventi che, seppure prevedibili, non possono considerarsi incluse nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione di un assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, ecc. );

c) in particolare devono escludersi dalle spese straordinarie le spese medico-farmaceutiche o per il materiale scolastico di modesto ammontare, che risultano fisiologiche e prevedibili nel corso dell’anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l’emergere della necessità della spesa;

d) le spese di maggior rilievo, inerenti i predetti aspetti (studio, svago, salute) devono, in linea di massima, in regime di affidamento condiviso, essere previamente concordate tra i coniugi…(omissis)..;

e) in tale ottica le spese sportive, ricreative e relative agli studi dovrebbero essere sempre concordate, a prescindere da previsioni sul punto, in linea con i principi della bigenitorialità e del diritto di partecipazione dell’altro coniuge alle scelte relative ai minori (palestra, danza, piscina, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, altre attività sportive….), in quanto ampiamente prevedibili e suscettibili e di orientare comunque la vita sociale e di relazione del figlio, oltre che contribuire allo sviluppo della personalità dello stesso, nonché di gravare significativamente sui coniugi nel corso dell’anno…”.

In linea con tale decisione, sempre il Tribunale di Roma, con un decreto più recente, ha così deciso

“I genitori provvederanno al mantenimento in via diretta, oltre a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole ( a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi studi) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN); in regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie ( a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate)..”.

Tale spese sono talora attribuite al padre e alla madre, nel corso dei procedimenti di separazione o di divorzio, in percentuali diverse, in ragione della titolarità dei redditi, a capo di ciascun genitore.

Decisioni significative perché esprimono dei criteri ben definiti per l’individuazione, e quindi la regolamentazione, di tale profilo, che come detto, crea assai litigiosità. Sicuramente rimane un campo di non facile gestione, perché le decisioni comuni, anche in regime di condiviso, non costituiscono un obiettivo semplice, insomma tra i genitori non è facile raggiungere decisioni concordate, specialmente quando queste decisioni si traducono in un esborso di denaro. In aggiunta, se uno dei due non paga, l’altro, cioè il genitore che anticipato la spesa, per ottenere il rimborso deve instaurare una causa ordinaria, nella quale si discuterà, per anni, se quella singola spesa non rimborsata rientra o meno nel concetto di spesa straordinaria, da dividere.

Insomma, se anche sono sopravvenuti chiarimenti su tale argomento rimangono ancora tante difficoltà.