Dal no all’eutanasia alle Dat: ecco cosa prevede il testo sul biotestamento

Pubblicato il 13 Luglio 2011 - 11:19 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Dopo un iter di oltre due anni, la Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009. Tra le modifiche principali rispetto al provvedimento uscito da Palazzo Madama, dove adesso il testo dovrà tornare in terza lettura, quella che prevede la sospensione solo in casi eccezionali e solo per i malati terminali di nutrizione e idratazione artificiale, limiti più stretti sul momento in cui si attiva la dichiarazione anticipata di trattamento, nella quale, tra l’altro, si potranno indicare ”orientamenti” e non più volontà rispetto ai soli trattamenti che si desidera attivare e non anche che si vogliono rifiutare. E’ stato confermato, poi, il no all’eutanasia e il carattere non vincolante delle Dat. Scompare invece il collegio di medici chiamato a intervenire, in forma sempre non vincolante, in caso di controversia tra fiduciario e medico curante. Ecco in sintesi il contenuto del testo che prende il nome di ‘Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento’, 8 articoli, e non più 9, perché è stato soppresso l’intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante:

Divieto di eutanasia. La vita umana viene riconosciuta come un diritto “inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza” . Il primo articolo stabilisce il divieto di ogni forma di eutanasia e riconosce prioritaria l’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Il secondo articolo è dedicato interamente al consenso informato che deve essere preceduto da corrette informazioni del medico trasferite in modo comprensibile e chiaro. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato e la revoca deve essere indicata in cartella clinica. Il consenso inteso come accettazione delle cure non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e volere è in pericolo in seguito a una grave complicanza. La legge garantisce che il medico “debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche e agli obiettivi di cura”.

Volontà attenuate in caso di stato vegetativo. Il terzo articolo indica i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). “Il dichiarante esprime il proprio orientamento sui trattamenti sanitari in previsione di una eventuale, futura perdita della propria incapacità di intendere e di volere”. È previsto inoltre che le disposizioni anticipate vengano attuate soltanto in determinate condizioni e cioè quando “il soggetto si trova nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano”. In pratica il campo di applicazione si restringe alle persone in stato vegetativo.

Niente rinuncia a idratazione e alimentazione. Uno dei punti maggiormente dibattuti riguarda l’idratazione e l’alimentazione assistite (impropriamente chiamate artificiali) che non possono rientrare nel testamento biologico come trattamenti di cui si chiede la sospensione. La legge si richiama al rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (la stessa invocata dal governo per il caso Eluana Englaro) e stabilisce che ambedue “nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale devono essere mantenute fino al termine della vita ad eccezione del caso in cui non risultino più efficaci nel garantire valori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo” . In parole semplici l’unica situazione che autorizza la sospensione di idratazione e alimentazione sia attraverso il sondino sia con la flebo è la loro inutilità.

Indicazioni valide per cinque anni. Le dichiarazioni anticipate non sono obbligatorie. Devono essere redatte in forma scritta (dattiloscritta o manoscritta) dai maggiorenni in piena capacità di intendere e di volere e firmate. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi in altro modo non hanno valore e non possono essere considerati nell’ambito del biotestamento. Le Dat hanno valore per 5 anni e possono essere cambiate più volte, in ogni momento, dal diretto interessato. Il documento va inserito nella cartella clinica. Può essere nominato un fiduciario “unico soggetto legalmente autorizzato a interagire col medico” . I conviventi non possono essere fiduciari. Ad ogni modo le volontà del malato non sono vincolanti per il medico che le “prende in considerazione” se non sono “orientate a cagionare la morte o in contrasto con il codice deontologico” .