Crollo liceo Darwin, giudici: prof responsabili sicurezza

Crollo liceo Darwin, giudici: prof responsabili sicurezza
Crollo liceo Darwin, giudici: prof responsabili sicurezza

ROMA – “Le scuole insicure vanno chiuse. Spetta agli insegnanti controllare che siano sicure”: è quanto sostiene la Corte di Cassazione, che si è espressa in merito al crollo del liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, in cui il 22 novembre del 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi, di 17 anni, mentre altri 16 ragazzi rimasero feriti ed uno di loro paralizzato e costretto sulla sedia a rotelle.

La Cassazione ha così confermato le condanne per i dirigenti della Provincia Michele Del Mastro (4 anni), Sergio Moro (3 anni e 4 mesi), Enrico Bruno Marzilli (3 anni) e per gli insegnanti responsabili della sicurezza Fulvio Trucano (2 anni e 9 mesi), Diego Sigot (2 anni e 2 mesi), Paolo Pieri (2 anni e 6 mesi).

Per la Cassazione le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l’incolumità degli allievi e del personale che ci lavora devono essere chiuse su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione e che agiscono su delega del preside e non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli. A loro spetta anche il compito, preliminare, di fare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi, ispezionando ogni locale dell’edificio, compresi i solai e i locali ‘tecnici’: è quanto sottolinea la Corte nelle motivazioni di conferma delle sei condanne a tre insegnanti responsabili della sicurezza al Darwin e tre dirigenti della Provincia di Torino del settore scolastico.

“E’ pacifico che il liceo Darwin – scrive la Cassazione – dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre ‘datore di lavoro’ era da intendersi l’istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l’obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio. Ciò tuttavia – proseguono i supremi giudici – non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all’Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui al responsabile sicurezza e prevenzione) l’adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali ‘in primis’ la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l’interruzione dell’attività”.

Spiegano inoltre i giudici’ della Quarta sezione penale che la “conferma” alle loro parole si trova nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare n. 119 del 1999 “che prevede l’obbligo per l’istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l’incolumità dell’utenza“.

Agli insegnanti del Darwin che avevano accettato l’incarico di responsabili della sicurezza e che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito, la Cassazione ha replicato che chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: darsi da fare per acquisirlo, utilizzare le conoscenze di chi ne dispone, o “segnalare al datore di lavoro la propria incapacità”. In nessun caso chi riveste questa delicata posizione di garanzia “può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell’evento dannoso”.

Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di circa otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi presenti presenti, che era una sorta di “bomba a orologeria” sulla testa degli studenti.

Per quanto riguarda la posizione dei dirigenti della Provincia, la Cassazione li ha giudicati responsabili del crollo e delle sue tragiche conseguenze non per non aver svolto di persona i sopralluoghi, cosa che non si poteva pretendere dato il numero delle scuole, ma per non aver realizzato la “adeguata mappatura degli edifici al fine della valutazione di tutti i rischi”.

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