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Patente e libretto auto, stesso intestatario: guida e istruzioni per l’uso

di Warsamé Dini Casali |29 Ottobre 2014 10:40

Patente e libretto auto, stesso intestatario: guida e istruzioni per l’uso

ROMA – Patente e libretto auto, stesso intestatario: guida e istruzioni per l’uso. L’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione del nome di chi effettivamente utilizza per più di 30 giorni un veicolo di cui non è intestatario vale solo per ambiti abbastanza circoscritti tali da dover far rientrare l’allarme che la circolare del Ministero dell’Economia aveva suscitato nelle famiglie e nei luoghi di lavoro. L’obbligo di comunicazione affinché il dato venga annotato sul libretto di circolazione vale solo se c’è un contratto.

L’obbligo non riguarda le situazioni già in essere, ma solo per quelle che nasceranno dal 3 novembre prossimo (per cui le multe partono dal 4). L’obbligo, chiamiamolo correttamente “intestazione temporanea dei veicoli”, non ha influenza sulla proprietà del veicolo (il Pra non viene toccato).

Tra familiari (leggi qui) conviventi non è prevista alcuna registrazione ma chi vuole può comunque effettuarla (per esempio il padre che vuole responsabilizzare il figlio). L’obbligo di annotazione è previsto solo nel Codice della strada e ha solo finalità di ordine pubblico: tuttavia, dal momento che il dato viene registrato in un archivio pubblico, l’agenzia delle Entrate ha facoltà di utilizzarlo in futuro come integrazione informativa a supporto di altre attività.

Con l’aiuto del Sole 24 Ore vediamo come gestire la novità burocratica, le istruzioni per l’uso della intestazione temporanea del veicolo.

Cosa è obbligatorio comunicare alla Motorizzazione
– le variazioni di denominazione dell’ente (anche impresa) intestatario del veicolo;
– le variazioni delle generalità (nome, cognome, data o luogo di nascita, luogo di residenza) della persona fisica intestataria, possibili per provvedimento dell’autorità giudiziaria o per cambi di toponomastica decisi dai Comuni (cambi di residenza e correzioni di errori pregressi seguono le procedure consuete);
– la temporanea disponibilità (a titolo di comodato, di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente, ma con varie esenzioni) di un veicolo per oltre 30 giorni da parte di un soggetto non intestatario, salvo che la disponibilità richieda il possesso di titoli autorizzativi;
– le persone che hanno la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti, legali o giudiziali).

L’intestatario. Per intestatario s’intende non solo il proprietario, ma anche il trustee (se il mezzo fa parte del patrimonio di un trust), il locatore (nel noleggio), il nudo proprietario (nell’usufrutto), l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario (nel caso del leasing) e l’usufruttuario

Gli obblighi riguardano tutti gli autoveicoli, i motoveicoli (quindi non i ciclomotori né i quadricicli leggeri) e i rimorchi (compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate). Gli obblighi, quando previsti, sono a carico del soggetto che ha la disponibilità del veicolo. Tuttavia questi può delegare per iscritto l’intestatario (e nel caso del noleggio l’originale della delega può essere conservato dal noleggiatore, che presenta alla Motorizzazione una sua dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e una fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del dichiarante

Gli adempimenti. Normalmente, occorre effettuare una comunicazione alla Motorizzazione (che la annota nell’Archivio nazionale dei veicoli), dalla quale ci si fa rilasciare un tagliando di aggiornamento da attaccare alla carta di circolazione. Per svolgere la pratica occorre versare 16 euro sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e 9 euro sul conto 9001 (diritti Motorizzazione). Ma in alcuni casi basta la comunicazione: non occorre l’aggiornamento. Si tratta dei casi normali di noleggio (basta una ricevuta, che non si deve nemmeno tenere a bordo e quindi la sua mancanza non può essere sanzionata in caso di controllo su strada). Se invece si tratta di correggere errori o ci sono variazioni in altri dati della carta, quest’ultima va ristampata ex novo

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