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Piazza della Loggia, il giudice Salvini: “Da Tramonte notizie dettagliatissime”

di Alessandro Avico |16 Novembre 2010 19:15

Il giudice di Milano Guido Salvini, che si occupò delle indagini sulle trame nere, mostra sorpresa per la sentenza del processo per la strage di Piazza della Loggia, in particolare per quella dell’ex collaboratore dei servizi segreti Maurizio Tramonte. ”Certo non era attesa l’assoluzione anche di Maurizio Tramonte, la fonte del Sid di Padova chiamata ‘Tritone’ – commenta il giudice -. Nella primavera del 1991, durante un accesso che feci alla sede del Sismi di Padova, per cercare informazioni su piazza Fontana, trovai un fascicolo anche dell’informatore Tritone”. Salvini ricostruisce che ”in fondo a un foglietto fatto a mano era appuntato il suo vero nome e cioè Maurizio Tramonte”.

”Passai subito questa importante notizia al collega di Brescia, il giudice istruttore Giampaolo Zorzi, insieme al quale seguivo le indagini sulle stragi – prosegue – Così l’identità della fonte che era rimasta nascosta non fu più un segreto e nelle informazioni che aveva reso nel 1974, in tempi quindi non sospetti, e che quel giorno acquisimmo, c’era notizia dettagliatissima sulle riunione preparatoria per la strage di Brescia cui aveva partecipato personalmente Tritone con i capi ordinovisti”.

Il giudice milanese ricorda come Tramonte ”ammise di essere Tritone e nel corso delle indagini a Brescia confermo’ a lungo e in modo ampio il suo racconto nel 1974 ammettendo le sue responsabilità”. Il magistrato sottolinea come ”solo in aula dinanzi alla corte ha ritrattato ed è stato assolto dopo aver reso tante dichiarazioni che lo compromettevano”. ”Sapremo dalla motivazione della sentenza se anche per la strage di piazza della Loggia la corte ha ritenuto, come già è avvenuto a Milano per piazza Fontana e la strage del 1973 alla Questura, comunque certa la paternità di Ordine nuovo del Veneto nella ideazione della strage, ma non del tutto certa anche per il tempo trascorso, la responsabilità dei singoli, come sembra indicare l’assoluzione in base al secondo comma 530 cpp che riguarda i casi di prova insufficiente o non completa”.

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