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Migranti, arriva il Codice di condotta per le Ong nel Mediterraneo. Le 11 regole

di Maria Elena Perrero |14 Luglio 2017 10:28

Un'immagine dei migranti e rifugiati intrappolati in Grecia e costretti a vivere in condizioni degradanti a causa dell'accordo Ue-Turchia, che rischiano la vita con l'arrivo dell'inverno e del freddo, 14 dicembre 2016. ANSA / oxfam +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++

Migranti, arriva il Codice di condotta per le Ong nel Mediterraneo. Le 11 regole (Foto Ansa)

ROMA – Dopo le polemiche sulle Organizzazioni non governative, accusate di avere contatti diretti con gli scafisti nel Canale di Sicilia, arriva il Codice di condotta per le ong attive nel Mediterraneo. 

Si tratta di un elenco di undici regole che l’Italia ha portato all’attenzione degli altri Paesi europei. A chi non sottoscriverà il codice potrà essere vietato l’attracco nei porti italiani. Ma vediamo nel dettaglio le undici regole.

  1. “Assoluto divieto” per le navi umanitarie di entrare in acque libiche, che possono essere raggiunte “solo se c’è un evidente pericolo per la vita umana in mare”.
  2. Divieto di telefonare o mandare segnali luminosi per facilitare la partenza e l’imbarco di mezzi che trasportano migranti, per “non facilitare i contatti con i trafficanti”.
  3. Divieto di trasportare migranti su altre navi, italiane o di assetti internazionali, tranne che in situazione di emergenza. E dopo il salvataggio, le navi delle organizzazioni “dovranno completare l’operazione portando i migranti in un porto sicuro”.
  4. Obbligo ad accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria per indagini collegate al traffico di esseri umani.
  5. Non ostruire le operazioni di ricerca e soccorso della guardia costiera libica, per “lasciare il controllo di quelle acque alla responsabilità delle competenti autorità territoriali”.
  6. Obbligo di dichiarare le fonti di finanziamento per le attività di salvataggio in mare.
  7. Obbligo di notificare al Centro di coordinamento marittimo del proprio Stato di bandiera l’intervento, “così che questo Stato sia informato sulle attività della nave e possa assumere la responsabilità anche per finalità di sicurezza marittima”.
  8. Possesso di una certificazione che attesta l’idoneità tecnica per le attività di salvataggio.
  9. Obbligo di collaborare lealmente con le autorità di sicurezza pubblica della località di sbarco dei migranti, provvedendo, ad esempio, a fornire prima dell’arrivo documenti sull’intervento svolto e sulla situazione sanitaria a bordo.
  10. Obbligo di trasmettere tutte le informazioni di interesse investigativo alle autorità di polizia italiane, consegnando nel contempo ogni oggetto che potrebbe costituire prova di un atto illegale.
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