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Blocco contratti degli statali è illegittimo: sentenza della Corte Costituzionale

di admin |23 Luglio 2015 16:54

La Corte Costituzionale (Ansa)

ROMA – Il blocco dei contratti per i dipendenti pubblici è costituzionalmente illegittimo: così ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale. Nel verdetto, depositato oggi (23 luglio 2015) la Corte si è espressa sul blocco per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali dei contratti pubblici, scattato per il 2013-2014 ed esteso fino al 2015, è una “violazione della libertà sindacale”. La sentenza – a differenza di quella sul blocco dell’indicizzazione delle pensioninon è retroattiva: ha efficacia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

“Sono fondate – si legge nella sentenza di cui è relatrice il giudice Silvana Sciarra – le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del blocco negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale“.

Per questo, ogni “considerazione atomistica del blocco della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulso dalla successiva proroga” non regge, perché “le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica”, cioè dagli stessi scopi.

Quindi, “il blocco, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere colto in una prospettiva unitaria“. Alla luce di questo, si coglie “l’incidenza, tutt’altro che episodica, sui valori costituzionali coinvolti”.

“Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell’autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa”, spiega la sentenza. E aggiunge: “La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici”.

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