L’Agenzia delle Entrate, spiegano sul Sole 24 Ore, aveva impugnato in Cassazione una sentenza della Ctr (Commissione tecnica regionale) che aveva accolto l’appello di una contribuente contro la sentenza di primo grado, e aveva dichiarato nulla una cartella esattoriale dei redditi Irpef 2001.
La Cassazione ha rigettato il ricorso perché
“l’affermazione del giudice di merito, secondo il quale la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni dell’amministrazione, poteva per i Supremi Giudici – caso mai – essere contestata con il mezzo revocatorio (sempre che questi ulteriori dati fossero stati presenti in cartella). Tale pronuncia appare particolarmente interessante se si pensa a tutti i casi in cui la cartella ex articolo 36–bis del Dpr 600/73 non sia stata preceduta dalla notifica di un invito bonario, e se si considera che la stessa Cassazione (sentenza n. 4516/12) ha ritenuto nulla la cartella che indichi solo la cifra globale degli interessi dovuti in caso di più annualità, senza spiegare come si era arrivati a tale calcolo”.