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Inps, da 2015 sgravi fiscali nuovi assunti. Ecco a chi spettano. La circolare

di Warsamé Dini Casali |5 Febbraio 2015 14:14

Inps, da 2015 sgravi fiscali nuovi assunti. Ecco a chi spettano e a chi no

ROMA –  Inps, da 2015 sgravi fiscali nuovi assunti. Ecco a chi spettano e a chi no. Gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità per i contratti a tempo indeterminato stipulati nell’arco del 2015 varranno per tutti i datori di lavoro privati (compresi quindi i partiti politici e i sindacati e non solo gli imprenditori) e per tutte le qualifiche (compresi i dirigenti) a esclusione degli apprendisti e del lavoro domestico: le precisazioni sono contenute in una circolare Inps (leggi qui il testo integrale) appena pubblicata nella quale si ricorda che il lavoratore assunto per dare diritto allo sgravio contributivo non deve essere stato occupato nei sei mesi precedenti l’assunzione con un contratto a tempo indeterminato ”presso qualsiasi datore di lavoro”.

Ecco in sintesi i casi nei quali spetta l’esonero contributivo:

TRE ANNI DI SGRAVI PER UN TETTO DI 8.060 EURO ANNUI: i datori di lavoro privati che assumono con un contratto a tempo indeterminato avranno un esonero pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi Inail nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’esonero vale per tre anni, solo per le assunzioni fatte nel corso del 2015. Il beneficio non determina una riduzione del trattamento previdenziale del lavoratore.

INCENTIVO A OCCUPAZIONE: l’Inps precisa che la misura riguarda tutto il territorio nazionale e non esclude né settori economici (riguarda anche l’agricoltura) né datori di lavoro e quindi ”non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche”. Non è inquadrabile quindi tra gli aiuti di Stato vietati dall’Ue.

INCENTIVI ANCHE A DIRIGENTI, ESCLUSI APPRENDISTI: l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time instaurati nel 2015 a esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico. Sono inclusi i contratti ai dirigenti mentre sono esclusi quelli di lavoro a chiamata anche se a tempo indeterminato. Vale anche per i contratti ”a scopo di somministrazione” e  per quelli ”instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro”.

SGRAVI A DATORI LAVORO PRIVATI, ANCHE SINDACATI E PARTITI: potranno usufuire dell’esonero contributivo anche le associazioni e gli studi professionali. Non sono applicabili ai contratti fatti dalle pubbliche amministrazioni.

NIENTE SGRAVI SE AZIENDA HA CIG: non sono applicabili gli sgravi contributivi se l’azienda è interessata da provvedimenti di cassa integrazione a meno che l’assunzione non serva ad avere professionalità diverse. Non si possono ottenere gli sgravi previsti dalla legge di stabilità neanche se l’assunzione ”viola il diritto di precedenza fissato dalla legge o dal contratti collettivo”, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato da un rapporto a termine. La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto degli obblighi di contribuzione e dei contratti collettivi nazionali., regionali, territoriali o aziendali.

CUMULABILE CON INCENTIVO A ASSUNZIONE DISABILI: l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori. E’ compatibile con l’incentivo a chi assume persone che fruiscono dell’Aspi e in parte anche con il cosiddetto ”bonus Giovannini” (per l’assunzione di giovani under 29).

SOPPRESSI BENEFICI CONTRIBUTIVI LEGGE 407/90: sono soppressi gli incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di cig da uguale periodo (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, taglio del 100% al Sud e per le imprese artigiane).

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