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Depenalizzazione, 3 limiti e tanti dubbi: servirà a poco, farà guai

di Marco Benedetto |24 Marzo 2015 14:25

In nome della legge…Depenalizzazione: 3 limiti e tanti dubbi, servirà a poco, farà guai

ROMA – È stato approvato il decreto legislativo che, nella vulgata dei media, porta il nome di depenalizzazione. La lettura è deludente e, per qualche verso,
desta numerose perplessità e preoccupazioni.
Da tempo, veniva sollecitata un’opera di ampia e sistematica depenalizzazione dei reati, con effetto deflattivo rispetto alla mole dei processi che si cumula e paralizza la giustizia. Va premesso che per depenalizzazione s’intende l’abrogazione della norma incriminatrice, ovvero la sua riduzione a mero illecito amministrativo.

Era nella comune ambizione dei giuristi che finalmente il legislatore ponesse mano a quest’opera in modo sistematico eliminando la zavorra di reati di poco conto, privi di bene giuridico o d’interesse, spesso introdotti nell’ordinamento quale accessorio di leggi speciali o sull’onda di malintese emergenze. Si tratta di un’inutile e pesante zavorra che costringe la magistratura ad allestire processi per fatti immeritevoli della sanzione penale.
Tuttavia, va ribadito, la depenalizzazione attesa doveva avvenire attraverso norme che specificatamente indicassero quali reati sarebbero stati abrogati. Come del resto è sempre stato.

La prima lettura del decreto legislativo lascia, invece, meravigliati: viene allestito un complesso apparato per cui saranno i Giudici a stabilire quali fatti non punire e quali, invece, meritano di essere perseguiti. La scelta del protagonista della depenalizzazione, attuata in questa singolare forma,suscita le prime perplessità: la magistratura è oggi bersaglio di ampie critiche, parte del suo operato è ritenuto da più parti censurabile; ebbene, non s’intende per quale ragione affidarle compiti che sarebbero spettati al legislatore ed aumentano il potenziale discrezionale della decisione, se non raggiungono l’arbitrio.

Per comprendere quest’osservazione è necessario esaminare la prima parte del decreto legislativo. Introducendo l’art. 131 bis nel codice di procedura penale, il legislatore consente il proscioglimento per reati (anche d’impatto sociale) puniti fino a cinque anni di reclusione, nei casi in cui il P.M. od il Giudice ravvisino la lieve entità del fatto.

Due le conseguenze. La prima è che la pena prevista è talmente alta che comprende un numero eccezionale di reati, fra i quali, soltanto per citarne alcuni: la corruzione impropria, l’abuso e l’omissione di atti d’ufficio, molte ipotesi di falso, alcuni reati tributari (la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento dell’IVA e della ritenuta d’acconto) il falso in bilancio. Non sembravano questi i reati che meritavano la non punibilità.

La stampa, nel descrivere la riforma, ha spesso reso l’esempio del furto al supermercato o del grappolo d’uva, così rendendo giustificata la condizione posta dal legislatore (lieve entità del fatto) per ottenere la non punibilità. Tuttavia, il diritto penale non si presta a semplificazioni pubblicitarie e gli effetti della riforma lasciano irrisolti molti dubbi sull’efficacia della strumentazione prescelta.

Innanzitutto, il parametro guida della non punibilità – la lieve entità del fatto – apre il campo a soluzioni divergenti a seconda del giudicante. Diverse potranno essere i valori considerati lievi per un furto, le tangenti per una corruzione, gli importi di una violazione tributaria. Ciascun Giudice ha, infatti, a questo riguardo il proprio personale orientamento, e non potrebbe essere diversamente, considerato l’animo umano e l’ampia discrezionalità del giudizio.

Il decreto legislativo ha, modestamente, tentato di indicare criteri di giudizio della levità del fatto; in particolare, si tratta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. Sono due presupposti anche questi non certi e soggetti a contrapposte valutazioni da parte di singoli Giudici.

Ha poi posto un limite normativo (finalmente una norma obbligatoria). Non possono godere della non punibilità: i recidivi; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; chi abbia commesso più reati della stessa specie; le condotte plurime abituali o ripetute.

Neanche chi abbia agito per motivi abietti e futili (circostanza aggravante comune prevista dal codice), con crudeltà anche in danno di animali (e la precisazione in un decreto così vago appare anomala), adoperato sevizie, o profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche minorenne. Questa norma, anch’essa precisa, rende in alcuni punti il segno dell’arbitrario temuto del giudizio di lieve entità: l’uso di sevizie, infatti, difficilmente avrebbe potuto essere considerato suscettivo della positiva valutazione. Questo è un pallido segnale degli abissi valutativi che possono intervenire in applicazione del decreto.

Il terzo limite è anch’esso certo, ma contestabile: la lieve tenuità non può mai riguardare il reato di lesioni gravissime (si tratta di quelle che abbiano comportato la perdita di un senso o di un organo); ciò significa tuttavia che è implicitamente consentita la non punibilità delle lesioni gravi (in cui si presenta l’indebolimento permanente di un senso o di un organo). Ne deriva che la magistratura, può dichiarare, con un giudizio non regolato da norme, che la malattia sia di lieve entità e ciò senza che nessun parametro è fissato per orientare tale giudizio.

Questo breve excursus spero dimostri che la non punibilità introdotta, innanzitutto, non avrà l’effetto deflattivo proprio di una depenalizzazione, in quanto la prima richiede comunque un’attività processuale per essere accertata, la seconda opera immediatamente e senza l’intromissione di giudizi personali. Dunque, il carico di lavoro giudiziario potrà terminare più rapidamente, ma non sarà certo drasticamente ridotto.

La seconda preoccupazione è accentuata, come rilevavo prima, e coincide con l’ampia discrezionalità e la conseguente divergenza di giudizi tra singoli giudici. Alcuni, ad esempio, potranno ritenere di lieve entità la corruzione per cento Euro, altri quella per mille, causano così involontariamente – ed a causa del parametro flessibile fissato dal legislatore – disparità di trattamento, forse collidenti con la Costituzione,fra caso e caso.

In effetti, per evitare tali perversioni, il decreto avrebbe dovuto fissare soglie di non punibilità per ciascun reato, superate le quali, la magistratura avrebbe dovuto procedere. È una tecnica legislativa impiegata spesso nell’ordinamento, ad esempio nei reati tributari o per il falso in bilancio. Avere menzionato questo metodo, porta a un’ulteriore dubbio: è difficile comprendere come coniugare per reati così congegnati (in cui il legislatore ha indicato un preciso ammontare per la punibilità) il limite indicato dalla norma ed il giudizio ulteriore di lieve entità.
Questo, del resto, è l’effetto di riforme generali che intendono inserire una novità con la speranza che sia salvifica, senza tuttavia prendere in considerazione tutte le diverse architetture dei delitti ai quali la riforma è applicabile.

In conclusione, pare che il decreto, in una fase di grave conflittualità verso la magistratura, le abbia attribuito poteri di complessa gestione e forieri di disparità di trattamento, operando con ciò una scelta che si espone a critiche anche severe.

Non è tutto. La depenalizzazione elimina ogni effetto del reato, il giudizio di lieve entità no; perché il proscioglimento si iscrive sul casellario giudiziale (la fedina penale) e nei procedimenti correlati (civile ed amministrativo) è trattato alla stessa stregua di una condanna. I vantaggi per l’imputato si riducono, dunque, ai minimi termini.

Per questo motivo, il decreto prevede che avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. l’indagato possa presentare opposizione ed ottenere un’udienza camerale davanti al Gip nella quale persuaderlo della sua innocenza invece che del modesto rilievo del suo comportamento illecito. Con ciò, si introduce un aggravio di lavoro (almeno nella fase delle indagini) che confligge con gli intenti deflattivi che una reale depenalizzazione avrebbe prodotto,

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