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Legge diffamazione stampa: da bavaglio a bavaglino, i politici odiano la libertà

di Marco Benedetto |21 Agosto 2014 12:52

 

Non più carcere per la diffamazione, ma multe stangata e sospensione dall’Ordine

ROMA – Il disegno di legge sulla diffamazione emerso dall’esame della Commissione Giustizia del Senato, dopo l’approvazione della Camera e in attesa di due altri passaggi, l’aula del Senato e il riesame della Camera, contiene queste novità:

-Cancella la pena del carcere oggi prevista per i reati di opinione (diffamazione) e la trasforma in multe molto pesanti e sanzioni disciplinari
– Prevede multe pesanti anche a chi non pubblica le rettifiche subito
– Estende la legge sulla stampa ai giornali on line registrati (ma salva il blog di Beppe Grillo)
– Manda su e giù per l’Italia i diffamatori on line per difendersi nelle cause di diffamazione, mentre lascia per i giornali stampati la competenza del tribunale di dove il giornale è prodotto.
– Rende non punibile che pubblica la smentita di chi se sente diffamato.

Per il resto,  ribadisce norme che per più di 60 anni non sono state quasi mai osservate ma che ora, per l’esponenziale aumento delle multe (che pure, essendo state nel corso degli anni adeguate alla inflazione, sono già pesanti) e la minaccia di provvedimenti disciplinari, diventeranno un incubo per i direttori e gli editori del giornali in Italia.

Mettendo assieme vecchie e nuove norme, la legge presenta queste principali caratteristiche:

1. non si va più in carcere per reati di opinione e di informazione: diffamare non è più un delitto da galera ma fa scattare una “sanzione amministrativa”, come guidare senza patente: non è un merito del parlamento la l’ottemperanza di un obbligo perché ci sono precise intimazioni da parte degli organismi dell’Europa; ma, in compenso,

2. se un giudice stabilisce che la rettifica andava pubblicata, si pagheranno multe salate, passando dagli attuali circa 1.500-2.500 euro (nel testo della legge in vigore ancora espressi in lire) a una forchetta di 8.000-16.000 euro; inoltre il giudice, imponendo la pubblicazione della rettifica, passa la pratica al prefetto perché stabilisca la multa, ma, stabilisce una modifica del Senato, “il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza”;

3. le smentite e le rettifiche, come oggi almeno in teoria, devono essere pubblicate obbligatoriamente, basta che coloro che si sentono offesi ritengano che siano stati loro

“attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”;
4. finiti i bei tempi quando i giornali, se proprio pubblicavano le smentite, le smorzavano con la replica dell’autore dell’articolo. La replica sarà proibita; son finite anche i tempi che le smentite venivano relegate in pagine di poco conto. Ora i giornali si trasformeranno in tatzebao. Anche se la norma esiste dal 1948, il sistema punitivo era tanto debole che nessuno l’ha mai rispettata, per cui quanto segue, in vigore da 66 anni, ora acquista nuova valenza e la sua demenzialità, prima ignorata, balza evidente:5. rettifiche e smentite non devono superare le 30 righe (non è stato mai specificato di quante battute dovranno essere pubblicate
“in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia”.
e, stabilisce la legge dal 1948, con
“le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate”
6. smentite e rettifiche vanno pubblicate sul tamburo, entro 2 giorni
“da quello in cui è avvenuta la richiesta”
senza tempo di rifletterci, di sentire un avvocato, convocare l’autore dell’articolo. Qualche senatore di buon senso avveva proposto 7 giorni, ma non c’è stato niente da fare. Se la richiesta arriva di venerdì, non dico una inezia editoriale come Blitzquotidiano, ma anche Repubblica o il Corriere della Sera possono trovarsi in difficoltà, se i due giorni scadono inesorabilmente domenica; per non parlare dei mesi estivi, di Natale, Capodanno, Pasqua.Sono tutte norme che già c’erano, è bene notare, ma risalgono a quando la settimana lavorativa era di 48 ore e si andava in ufficio anche la domenica mattina. Nessuno le ha mai rispettate, ma ora il combinato effetto delle multe e della sospensione dall’Ordine dei giornalisti, rischiano di diventare una trappola micidiale.Senza contare l’effetto del deferimento all’Ordine per ogni fatto legato a smentite e diffamazione, con il rischio di trasformare in giudici penali da Inquisizione pacifici giornalisti esperti di tante materie ma non di diritto.Le norme esposte qui sopra non sono una novità: sono lì dal 1948, ma i giornali non se ne sono mai curati e gli offesi non hanno fatto mai valere le loro ragioni. La differenza la faranno le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi.
7. Nuovissime sono invece le regole introdotte nella legge del 1948 per i giornali on line.a. Anche per i giornali on line valgono le regole di questa legge, ma solo quelli che incauti si sono iscritti al registro della stampa, a prescindere dalle dimensioni di traffico e di fatturato.Infatti, con guizzo di demagogia pauperistica, i presunti “piccoli” blog, non iscritti al Registro della stampa, sono al riparo dalla competenza della legge. Accadrà così che siti come il blog di Beppe Grillo, che raggiunge una audience venti volte quella di Blitzquotidiano, o altri, doppi o tripli di noi, che hanno fatto la scelta di non registrarsi, non dovranno sottostare ad assurde regole come questa, che da sola minaccia di farci chiudere:b. le varie cause di diffamazione vedranno, per casi di diffamazione “commessa mediante comunicazione telematica, “competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa”.

Doppi costi di avvocati, spese di viaggio e albergo, per inseguire processi su e giù per l’Italia. Questo solo per i giornali on line, per una perversa e precisa volontà punitiva.

8. il direttore può anche decidere di non pubblicare la smentita o la rettifica, se

“le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false”

[il testo non è chiarissimo ma si può dedurre] anche se nessuno può fissare dei rigidi criteri a priori ma si apre uno scenario da brividi se si tiene conto che

a. già oggi i grandi giornali ricevono decine di richieste di precisazione, rettifica, cancellazione dal sito internet

b. il numero è destinato a crescere quando sarà noto a tutti che il direttore può fare solo una cosa: pubblicare

c. saranno chiare a tutti le sanzioni.

Oggi  la mancata o incompleta osservanza dell’obbligo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire [si, siamo fermi alle lire], dopo che l’autore della richiesta di rettifica si sia però rivolto a un magistrato, il pretore, che peraltro non c’è più, per un ordine urgente di pubblicazione in base al decimo comma dell’articolo 21 della legge del ’48 oppure, “ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile”, perché sia ordinata la pubblicazione.

Domani, se politici, attori, banchieri e chiunque altro abbia la pelle sensibile, inclusi quanti abbiano a che fare con la Giustizia, coglieranno le occasioni offerte dalla legge sulla stampa versione 2014, i giornali saranno illeggibili, molte notizie diventeranno incomprensibili, i tribunali saranno intasati, molti giornali on line chiuderanno, la libertà di informazione sarà un optional. Si tratta di qualcosa di più di una eventualità, perché, al contrario

9. portare in tribunale un giornalista e il suo giornale e poi perdere la causa costerà giusto la parcella (che in molti casi viene pagata dall’azienda e per meta dal fisco). La multa per le cosiddette cause temerarie sarà da mille a 10 mila euro, un caffè per gran parte di quelli che già oggi querelano. Ci può essere il pagamento dei danni al giornalista ma solo in caso di “colpa grave” e il rimborso delle spese, come già oggi.

10. Tutto finisce se il direttore pubblica la rettifica, come vuole la legge, per i quotidiani su carta,da domani

senza commento, senza risposta e senza titolo”, “con la seguente indicazione: ‘Rettifica dell’articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)'”,

e già oggi

“in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferisce”;

per i giornali on line, new entry, si presume anche se non detto esplicitamente senza commento né risposta e con l’indicazione già indicata per i giornali di carta e inoltre

“con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica”. 

Occhio a non fare scherzi, perché

“Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge”.

Il cambio multa carcere sembra conveniente, ma in Italia è sempre vero il contrario. In carcere, nell’età della Repubblica, pochi sono stati i giornalisti effettivamente messi in galera.

I condannati si sono sempre fermati sulla porta del carcere, alla fine salta fuori sempre qualcosa, magari li fanno deputati, che scongiura il dramma, come nel caso di Alessandro Sallusti. Il caso più clamoroso è quello di Giovannino Guareschi, che, nel 1954, si fece 409 giorni di carcere: ma andò dentro perché ci volle andare, non ricorse in appello contro una sentenza palesemente iniqua e rifiutò di chiedere la grazia.

Le multe invece arrivano e se le paga il giornalista, perché non si tratta di danni da rimborsare, in cui valgono la responsabilità e la solidarietà dell’editore; qui la responsabilità è personale e pagano il giornalista e l’editore.

Inoltre, in caso di condanna, ancora una volta è chiamato in causa l’Ordine dei giornalisti, che viene trasformato per la seconda volta (la prima in caso di mancata pubblicazione della rettifica) da organo di tutela della professione in odioso strumento di repressione della libertà, cosa cui nemmeno Mussolini era arrivato.

Con questa nuova legge, le occasioni di pagare e pagare tanti euro sono varie.

Si nota l’incattivimento dei politici contro i giornalisti, una sorta di spedizione punitiva contro la stampa rea di dare le notizie.

In particolare l’astio punta a internet, che fa da diffusore delle notizie, dove le notizie restano per sempre. Mentre l’edizione su carta di Repubblica  il giorno dopo diventa cartaccia, le notizie di Repubblica.it saranno sempre a disposizione, non dei milioni ma dei pochi ma ad essa precisamente interessati.

Questo non piace e fa nascere nuovi mestieri come il “reputarono manager” e induce a intimidazioni preventive non solo per fare togliere le notizie che già ci sono ma perché non se ne scrivano più.
Costretti dalle norme di decenza internazionale e da accese polemiche interne (casi Sallusti e Mulé) a escludere il carcere per i reati di opinione e informazione, deputati e senatori vogliono la rivincita.Se c’era chi sperava che il passaggio per il Senato della legge varata dalla Camera portasse a più miti consigli era un illuso. La commissione Giustizia del Senato ha semmai inasprito le previsioni del testo della Camera. Ora il testo uscito dalla Commissione dovrà essere esaminato dal Senato al gran completo e la previsione che lo approveranno così com’è non è infondata.
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