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Processo Breve: ecco come funzionerà

di Emiliano Condò |20 Gennaio 2010 20:20

Con la nuova norma sul processo breve, dal momento in cui il pubblico ministero «esercita l’azione penale» il procedimento per i reati che prevedono pene sotto i 10 anni si estinguerà dopo 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo e un anno e 6 mesi per la Cassazione. In caso di annullamento della Cassazione con rinvio al Tribunale o in appello, si prevede un anno per ogni grado di giudizio.

La nuova regola si applicherà a tutti i reati ma con tempi diversi: per i processi di primo grado per mafia o terrorismo, infatti, il limite massimo sarà di 6,5 anni.  Inoltre verranno di fatto chiusi senza sentenza tutti i processi per reati commessi prima del 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o fino ai 10 anni di reclusione che non siano arrivati a conclusione del primo grado.

Tempi più lunghi per terrorismo e mafia. Per i processi per reati con pena  pari o superiore ai 10 anni, la norma prevede un tempo di 4 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione. Per quanto riguarda i processi per reati di terrorismo e mafia, infine, i termini di durata salgono a 5 anni per il primo grado, 3 per il secondo e 2 anni per la Cassazione, con facoltà del giudice di prorogare questi termini fino a un terzo in più nel caso si tratti di procedimenti molto complessi e con elevato numero di imputati.

Fase Transitoria. La norma transitoria di applicazione del ddl stabilisce un limite temporale di durata per tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge relativa ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 (quelli cioè coperti dall’indulto) puniti con pena pecuniaria o detentiva inferiore ai 10 anni. In questo caso, il giudice pronuncia il non doversi procedere per estinzione del processo se sono decorsi 2 anni da quando il pm ha avviato l’azione penale e se non è stato definito ancora il primo grado di giudizio. Con questa norma, quindi, la parte del processo Mills che vede imputato Silvio Berlusconi verrebbe immediatamente chiuso.

Corte dei Conti. Le novità riguardano anche i fascicoli di competenza della Corte dei Conti: il processo si estingue se, dall’atto di citazione, sono trascorsi più di 3 anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado. Un termine che scende a 2 anni in caso di appello. Nel caso in cui il danno erariale non superi il valore di 300 mila euro, il termine indicato è di 2 anni.

Il Ddl, inoltre, tiene conto delle esigenze delle aziende, perché comprende le persone giuridiche. Il provvedimento prevede, in questi casi, l’estinzione dei processi per reati commessi prima del 2006 per i quali non si sia ancora arrivati a sentenza entro due anni.

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