Bolletta della luce shock da 50mila euro: ecco perché l'utente non dovrà pagarla (Fonte Ansa) - Blitz Quotifiano
Un cittadino si è visto recapitare a casa una bolletta per consumi energetici da circa 50mila euro. I consumi risalgono a diversi anni prima ma la bolletta è arriva solo oggi. Si tratta della classica “stangata da conguaglio”, una situazione che mette spesso in difficoltà famiglie, aziende e amministratori di condominio. Di fronte a fatture di questo tipo il primo impulso è quello di controllare la scadenza o la data di stampa del documento. Ma se il conguaglio arriva oltre due anni va contestato e quindi non pagato.
L’avvocato di Immobiliare.it Giuseppe Donato Nuzzo ha fatto chiarezza citando una recente decisione del tribunale di Bologna (la sentenza numero 5838 del 29 settembre 2026) che stabilisce una regola chiara per la tutela dei consumatori: la prescrizione biennale delle bollette inizia a decorrere dall’ultimo giorno del periodo di erogazione dell’energia e non dal momento in cui la società fornitrice sceglie di emettere la fattura. Si tratta di una regola cruciale per famiglie, imprese e condomini.
La legge di Bilancio 2018, successivamente integrata dalla legge n. 160/2019, ha ridotto a due anni il termine di prescrizione dei crediti per le forniture di elettricità, gas e servizio idrico. Questa tutela si applica a utenti domestici (inclusi i singoli condomini e i condomini costituiti), microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) e professionisti. Per le utenze elettriche, la prescrizione breve riguarda tutte le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 10).
Nel caso specifico preso in considerazione dal tribunale di Bologna, la società venditrice di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una somma eccedente i 50mila euro, riferita a conguagli per consumi energetici effettuati diversi anni prima, ma contabilizzati e fatturati con un notevole ritardo. Il debitore aveva proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento, a fronte della quale la società fornitrice sosteneva che il diritto di credito era sorto e diventato esigibile solo con l’emissione della fattura di conguaglio, e che quindi il termine di prescrizione dovesse essere calcolato a partire dalla data di emissione della fattura stessa.
Questa impostazione è stata respinta dal tribunale di Bologna sottolineando tre punti cruciali: 1) erogazione del servizio e maturazione del credito: il credito per il consumo energetico sorge man mano che la somministrazione ha luogo (art. 1562 c.c.). La fattura o la bolletta è un mero documento contabile o di rendicontazione, non un atto generatore del diritto; 2) individuazione del dies a quo: nelle fatture di conguaglio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo giorno del periodo di consumo indicato in bolletta per quella specifica quota di energia erogata, e non dalla data di emissione della fattura a conguaglio emessa dalla società fornitrice; 3) inutilità della fatturazione ritardata ai fini della prescrizione: un gestore non può prorogare arbitrariamente i termini di prescrizione posticipando la fatturazione o il ricalcolo delle letture. Se si ragionasse al contrario, infatti, si consentirebbe alle società fornitrici di aggirare facilmente il termine di prescrizione biennale, che la legge n. 205/2017 ha introdotto proprio a tutela dei consumatori.
Nella controversia presa in esame, poiché la richiesta di pagamento da parte della società fornitrice è giunta oltre i due anni dall’effettiva erogazione dei consumi oggetto di ricalcolo (e in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943 del Codice civile), il tribunale ha accolto l’opposizione del consumatore e revocato il decreto ingiuntivo.
Il testo integrato della fatturazione (Tif) di Arera (l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) stabilisce che ogni bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Di conseguenza, per verificare se un documento contabile rientri o meno nel “cono d’ombra” della prescrizione biennale, occorre che l’ultimo giorno del periodo di consumo fatto oggetto di fatturazione sia anteriore di oltre due anni e 45 giorni rispetto alla data di emissione della fattura. Inoltre, i venditori di energia elettrica, gas e acqua hanno l’obbligo di evidenziare chiaramente in bolletta gli importi per i quali è possibile eccepire la prescrizione biennale. Contestualmente, il fornitore deve allegare o rendere facilmente disponibile un modulo precompilato che il cliente può inviare per esercitare il proprio diritto e non pagare tali somme.